Non è questione di educazione, gettare mozziconi integra un reato specifico anche se non colpisce nessuno e non crea danno. L’assemblea può erogare sanzioni economiche
C’è un gesto purtroppo diffuso che si ripete nei condomìni di tutta Italia, spesso compiuto con noncuranza e quasi sempre nella convinzione che non abbia conseguenze di rilievo, quale il lanciare un mozzicone di sigaretta, o anche soltanto un po’ di cenere, dal proprio balcone verso il cortile, il giardino condominiale o, più spesso, il terrazzo del piano di sotto.
Eppure, a dispetto della superficialità con cui tale condotta viene vissuta da chi la pone in essere, le ripercussioni di questo comportamento sono tutt’altro che trascurabili e la apparente banalità del gesto può invece avere conseguenze penali, civili e condominiali rilevanti.
Sul piano della convivenza, il lancio sistematico di rifiuti dal balcone rappresenta una delle cause più frequenti di liti condominiali, in quanto chi abita al piano inferiore non solo si ritrova a raccogliere e pulire, ma non può neanche stendere i panni senza rischiare di trovarli sporchi di cenere (o altro), e non può godere del proprio terrazzo senza l’angoscia di ricevere residui di cibo o peli (nel caso di scuotimento di tovaglie e tappeti di animali) o fumo dall’alto.
Si crea, così, un clima di sospetto e di ostilità che avvelena la vita di tutto il condominio, ma c’è di più. Dal punto di vista della sicurezza, un mozzicone mal spento proiettato verso il basso costituisce un concreto pericolo di incendio: basta pensare alle tende da sole, ai cuscini dei salotti all’aperto o a qualsiasi materiale infiammabile presente nei balconi sottostanti, specialmente nei mesi estivi. Con temperature al terreno che superano ampiamente oramai in luglio e agosto i 40 gradi (e in alcuni casi i 50 gradi) un mozzicone acceso può portare a un rogo nel giro di pochi istanti. Non è un caso se ogni estate assistiamo alle cronache sempre più frequenti di incendi con conseguenze pesantissime.
A risentirne , dunque, non è solo il decoro architettonico dell’edificio, perché cortili, aiuole e terrazze condominiali trasformati in piccole discariche a cielo aperto abbassano il decoro dell’immobile e, con esso, il suo valore di mercato.
GETTARE UN MOZZICONE È REATO?
Ma cosa prevede il nostro ordinamento? Quali strumenti ha a disposizione il condòmino che subisce questa condotta? E quale ruolo spetta all’amministratore?
Occorre chiarire subito che sotto il profilo penale il lancio sistematico di mozziconi di sigaretta dal proprio balcone verso il balcone o il terrazzo del vicino integra il reato di getto pericoloso di cose, previsto dall’art. 674 del codice penale.
La norma punisce chiunque getti o versi in un luogo di comune o di altrui uso cose atte a offendere, imbrattare o molestare le persone, per cui è sufficiente che la condotta sia astrattamente idonea a produrre uno di questi effetti, non è necessario che qualcuno venga fisicamente colpito o che si verifichi un danno materiale effettivo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte precisato che la condotta può essere anche colposa, ossia non è necessario che il responsabile voglia imbrattare il vicino, è sufficiente che agisca con negligenza o noncuranza, gettando i mozziconi senza preoccuparsi di dove vadano a finire. Non è, dunque, richiesto un danno effettivo, essendo sufficiente la potenziale pericolosità e la mera idoneità della condotta a molestare o imbrattare. Nel medesimo solco è considerata la rilevanza penale del getto di residui di cibo o altro da finestre e balconi che imbratti parti comuni o di proprietà altrui.
Torna utile, per valutare quando la molestia raggiunga la soglia del penalmente rilevante, il criterio della normale tollerabilità, mutuato dall’art. 844 c.c., che non richiede necessariamente una perizia tecnica, potendo bastare anche la testimonianza dei vicini, per definire la molestia come ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o a turbare il normale modo di vivere quotidiano.
Per turbare l’animo del vicino sottostante potrebbe non bastare un lancio sporadico, che potrebbe rimanere impunito ricorrendo le condizioni per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., mentre laddove invece la condotta sia reiterata e sistematica, tale esimente è destinata a cedere.
IL COMPITO DELL’AMMINISTRATORE
Accertato il quadro penale, occorre chiedersi quale sia il ruolo dell’amministratore di condominio in presenza di questi comportamenti. La risposta è netta: l’amministratore non è un mero spettatore, ma ha sia il potere che il dovere di intervenire.
L’art. 1130, nn. 1) e 2), c.c. impone all’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio e di disciplinare l’uso delle cose comuni nell’interesse di tutti i partecipanti, di vigilare sulle cose comuni e di agire per far cessare eventuali abusi. L’invio di una diffida formale al condomino trasgressore rientra pienamente in queste attribuzioni e, soprattutto, non richiede una preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea: si tratta di un atto di gestione ordinaria e di tutela conservativa dei beni e della vita comune.
L’art. 1117-quater c.c. attribuisce espressamente all’amministratore il potere di diffidare chiunque ponga in essere attività che incidano negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, per cui il lancio sistematico di mozziconi che imbratta cortili, aiuole e terrazze rientra a pieno titolo in questa fattispecie. I provvedimenti adottati dall’amministratore nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono, peraltro, obbligatori per i condomini, come disposto dall’art. 1133 c.c.
In questo scenario, dunque, il condomino che subisce il disagio ha pieno titolo a pretendere dall’amministratore un intervento concreto, consistente dapprima in un richiamo personale nei confronti del responsabile e, successivamente, se il comportamento persiste, una diffida formale scritta.
L’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali possono prevedere sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle loro norme, da irrogarsi tuttavia mediante delibera assembleare (con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.) e nei limiti di importo ivi fissati: fino a 200 euro per la prima violazione e fino a 800 euro in caso di recidiva. Qualunque sanzione di importo superiore, o irrogata autonomamente dall’amministratore senza delibera, è da considerarsi nulla.
Le sanzioni pecuniarie, però, non sono l’unico strumento; il regolamento contrattuale – quello, cioè, approvato all’unanimità ovvero allegato ai rogiti di acquisto- può contenere limitazioni specifiche all’uso delle proprietà esclusive e prevedere conseguenze per chi le violi. In questi casi, il condomino leso può agire in giudizio per far cessare la condotta illecita, e il proprietario dell’unità immobiliare da cui provengono i rifiuti rimane responsabile anche qualora l’appartamento sia occupato da un conduttore o da un terzo utilizzatore.
A garanzia dell’intero sistema vi è poi il perimetro tracciato dall’art. 1138 c.c., che disciplina i contenuti del regolamento condominiale, e dall’art. 1102 c.c., che fissa i limiti all’uso delle cose comuni, vietando usi che impediscano agli altri condomini di farne parimenti godimento.
Concludendo, il lancio di mozziconi di sigaretta dal balcone non è una questione di stile di vita o di gusto personale, è un comportamento che l’ordinamento qualifica come illecito penale e che non solo il diritto condominiale consente di reprimere con strumenti precisi e graduati, ma cui possono aggiungersi una querela per il reato di cui all’art. 674 c.p. e un’azione civile di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
Chi subisce una di queste condotte deve opportunamente documentare l’accaduto con foto, video e testimonianze scritte, elementi fondamentali sia in sede penale sia in sede civile. In secondo luogo, legittimo e doveroso pretendere l’intervento dell’amministratore il quale interverrà con richiami personali e diffide formali – che rientrano nei suoi compiti istituzionali e non richiedono delibera assembleare.
In terzo luogo, ove i comportamenti proseguano, il condomino leso può agire in sede penale (querela per art. 674 c.p.) e in sede civile per il risarcimento dei danni materiali e del disagio patito.
L’assemblea, dal canto suo, può deliberare sanzioni pecuniarie nei limiti di legge e, nei casi più gravi, valutare l’installazione di sistemi di videosorveglianza delle aree comuni come strumento di deterrenza.
Il messaggio di fondo è uno solo: la vita in condominio si regge su un patto di rispetto reciproco. Chi lo viola non solo lede la serenità dei vicini, ma si espone a conseguenze legali concrete. La civiltà, in questi casi, non è solo una virtù: è anche un obbligo giuridico.
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