DOMANDA
Ho fatto richiesta all’amministratore del mio condominio per la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico condominiale e mi sono sentito rispondere con molta leggerezza di non preoccuparmi in quanto l’impianto era a norma di legge anche se la documentazione non era disponibile. Sono preoccupato della risposta avuta con tanta superficialità e mi chiedo se il mio condominio sia veramente in regola come sostiene l’amministratore.
Non penso che il suo amministratore, nel risponderle in quel modo, si dimostri un professionista del settore, probabilmente svolge l’attività come secondo lavoro. Uno dei compiti dell’amministratore è quello di custodire la documentazione condominiale e tra queste devono essere presenti, senza alcun’ombra di dubbio, le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti condominiali (elettrico, idrico, antincendio, ascensore, riscaldamento, ecc.). Sono frequenti i casi in cui tale documentazione non sia disponibile, soprattutto per i vecchi fabbricati. In queste circostanze l’amministratore è tenuto ad attivarsi per ottenerla in quanto un impianto che risulta privo della dichiarazione di conformità è di fatto non conforme alla regola dell’arte con tutte le conseguenze civili e penali che ne possono derivare. Quindi ogni impianto deve essere dotato di apposita “Dichiarazione di Conformità”, rilasciata da chi ha fatto i lavori, a firma di un tecnico abilitato, così come per ogni modifica, ampliamento o trasformazione di un impianto deve essere rilasciata la certificazione di conformità completa di tutti gli allegati (relazione tecnica, schede materiali, progetto). La normativa di riferimento è il D.M. n. 37/2008 in base alla quale l’amministratore, se non fosse disponibile la documentazione originaria redatta prima dell’entrata in vigore della norma, si può rivolgere ad un tecnico abilitato per ottenere una “Dichiarazione di Rispondenza” (DIRI). Per le certificazioni successive al 2008 la documentazione potrà essere recuperata facendone richiesta presso lo “Sportello Unico per l’Edilizia”, ufficio presso il quale ogni installatore di impianti deve depositare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la dichiarazione di conformità.
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di Battista Praino Amministratore
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