Se in un palazzo è presente un condomino disabile il suo diritto ad avere un posto auto fisso prevale su quello degli altri condomini che continueranno a fare a turno.
La giurisprudenza di merito, in conformità a un orientamento, ormai consolidato, riconosce che il diritto del condomino disabile a non essere soggetto alla turnazione dei posti auto condominiali prevale sul diritto degli altri condomini normodotati. In particolare, che cosa accade se un condomino, privo della capacità di deambulare, proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un edificio, abbia la necessità di usare stabilmente un posto auto?
LA TURNAZIONE DEI POSTI AUTO IN CONDOMINIO
In via generale, possiamo osservare che, all’interno di un condominio, quando non vi sono posti auto quanti sono i condomini proprietari, si applica il principio della turnazione. In pratica, l’amministratore, tramite l’assemblea condominiale, decide la turnazione dei posti auto situati nel cortile dello stabile comune.
Tal principio è stato affermato dalla giurisprudenza della suprema corte, la quale ha sancito che, in ossequio all’art. 1102, del codice civile, che disciplina l’uso delle cose comuni, anche l’uso dei posti auto comuni deve essere fatto in maniera di assicurare che tutti i condomini possano farne un uso paritario (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. N. 16902 del 13 giugno 2023).
Ne consegue, pertanto, che laddove i posti auto siano insufficienti, in applicazione dell’art. 1102 del codice civile, l’uso dei medesimi deve essere assicurato a tutti i condomini proprietari tramite l’introduzione del meccanismo della rotazione.
Quindi, all’interno di un cortile condominiale, ogni condomino, in base alla turnazione prevista dall’assemblea del condominio, avrà diritto di usare il posto auto comune, cosicché assicurando, in virtù dell’art. 1102, codice civile, che ognuno possa usare e servirsi della cosa comune.
Occorre dar conto che il diritto che ogni condomino ha di far uso del bene comune è soggetto a un limite, rappresentato dal divieto di recare pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri condomini.
IL CASO DI UN CONDOMINO DIABILE
Ciò premesso, è ben possibile che all’interno del consesso condominiale vi sia anche un condomino disabile, che sia affetto, da una patologia che, ad esempio, non gli consenta di muoversi liberamente.
Se un condomino disabile ha bisogno di far uso, in maniera stabile e non provvisoria, del posto auto comune, ecco che tale diritto prevale su quello degli altri condomini all’uso paritario.
Il conflitto che potrebbe generarsi tra la manifesta esigenza del condomino disabile e il diritto degli altri condomini al pari uso del posto auto comune, viene affrontato e risolto dalla prevalente giurisprudenza di merito sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102, codice civile.
Facendo applicazione del principio costituzionale della ragionevolezza, ne viene che la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante quale il diritto a una vita relazionale piena, senza essere per via di una disabilità emarginati dal contesto sociale.
In un quadro così descritto, il diritto del condomino disabile prevale sul diritto degli altri condomini all’uso paritario del bene comune, nella fattispecie il posto auto.
Nell’ordine, in capo al condomino disabile, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1102, codice civile, ispirata al principio solidaristico, di cui all’art 2 della Costituzione, emerge l’interesse a non subire discriminazioni per via della propria disabilità, l’interesse alla tutela della propria salute intesa quale diritto all’integrità psico fisica, l’interesse alla libertà di movimento.
Tali interessi, costituzionalmente rilevanti, sono sottesi ai diritti costituzionali previsti, rispettivamente, dagli artt. 3, 32 e 16 della Costituzione.
Il diritto del disabile a esprimere la propria personalità nelle formazioni sociali, argomentando dall’art. 2 della Cost., viene assicurato anche tramite il rispetto del diritto all’uguaglianza, del diritto alla salute, del diritto alla libertà di movimento.
Anche l’uso del posto auto si pone come strumento finalizzato a meglio fruire di quei diritti costituzionali che abbiamo poc’anzi esaminato.
Ecco, quindi, che, sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti, calibrato dal principio costituzionale della ragionevolezza, da una parte quello del condomino disabile a un uso stabile del posto auto e dall’altro quello degli altri condomini a un uso paritario del bene comune, il diritto del primo prevale sull’egual diritto dei secondi.
Ciò perché il diritto di proprietà degli altri condomini sul bene posto auto, viene, in ragione del suddetto bilanciamento costituzionale dei contrapposti interessi, compresso al fine di assicurare l’esercizio del diritto del condomino disabile.
IL BILANCIAMENTO FRA DIRITTO DI PROPRIETÀ E DIRITTI DEL DISABILE
In tal direzione, la giurisprudenza di merito ha precisato che “…l’interesse del portatore di handicap ad ottenere, nell’ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi ai disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall’art. 2 Cost., ed al diritto alla salute ex art. 32 Cost. Detti valori si reputano preminenti a fronte del diritto di proprietà 42 c. 2 Cost., che può al contrario subire limitazioni al fine di assicurare il rispetto del dovere di solidarietà, enunciato dall’art. 2 Cost., che mira a consentire proprio l’adeguato svolgimento della personalità, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza….”.(Trib. Verbania, Sez. Civile, Sent. n. 523 del 2 dicembre 2020).
Difatti, anche se il diritto di proprietà è tutelato costituzionalmente ai sensi dell’art. 42 Cost., ciò non impedisce che esso possa essere compresso laddove la sua limitazione sia finalizzata ad assicurare un’utilità sociale di matrice solidaristica.
Il diritto di proprietà, di cui all’art. 42 Cost. pertanto, si affievolisce di fronte al diritto inviolabile del condomino disabile a una vita di relazione.
Ed è proprio dando seguito all’orientamento giurisprudenziale dinanzi menzionato che una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, resa in sede cautelare, ex art. 700, c.p.c., ha fatto applicazione dei principi costituzionali innanzi scrutinati, affermando che “…In tali casi, quindi la giurisprudenza ritiene tollerabile anche una modesta compressione del diritto all’uso della cosa comune quando essa sia giustificata dall’interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pericolo o grave sacrificio…”. (Trib. Napoli, Sez. IV, Ord. n. 8568 dell’1 luglio 2025).
In ragione delle predette argomentazioni giuridiche, il condomino disabile, portatore di handicap, ai sensi della legge 104/1992, la cui patologia sia medicalmente accertata, con una ridotta capacità motoria, ha il diritto di domandare all’amministratore del condominio, e, tramite questi, al consesso assembleare, di ottenere un’assegnazione stabile del posto auto condominiale.
Ne consegue che la deliberazione condominiale che non accolga la richiesta del condomino disabile, deve considerarsi illegittima, e, perciò nulla da far valere in ogni tempo, da chiunque, oltre che dal disabile, non essendo tal azione di nullità soggetta ad alcuna prescrizione. (Trib. Verbania, Sez. Civile, Sent. n. 523/2020, cit, pag.12.).
Infine, giova dar conto che il diritto del condomino disabile a ottenere l’assegnazione di un posto auto stabile, può trovare idonea tutela anche in sede cautelare, ricorrendo, in assenza di altri strumenti processuali, al rimedio della tutela cautelare atipica e residuale offerta dal provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c.
Sotto il profilo dei presupposti richiesti dall’evocata norma, il fumus boni iuris è dato dall’uso della cosa comune di cui all’art. 1102, codice civile, mentre il periculum in mora, contrassegnato dal requisito del pregiudizio imminente e irreparabile, è rappresentato dal diritto ad avere un posto “…all’interno degli spazi condominiali il più vicino possibile alla propria abitazione…”, per la cui tutela non v’è, nell’ordinamento, alcun strumento processuale che possa assicurarne una tutela anticipata rispetto alla durata di un procedimento di cognizione ordinaria. (Trib. Verbania, Sez. Civile, Sent. n. 523/2020, cit.).
IN CONCLUSIONE
Possiamo giungere alle seguenti riflessioni. Il condomino disabile non è soggetto alla turnazione dei posti auto condominiali. Egli ha il diritto, in ragione della propria condizione di salute (certificata dai medici in base alla legge 104) di domandare all’assemblea condominiale l’assegnazione permanente di un posto auto che sia il più vicino alla propria abitazione.
La deliberazione dell’assemblea che non accolga la richiesta documentata del condomino disabile, favorendo la completa turnazione di tutti i posti auto, è affetta da nullità.
LEGGI L’USUCAPIONE DI UN POSTO AUTO CONDOMINIALE


di Filippo Simone Zinelli e Giovanni Stampone, avvocati
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