DOMANDA
Da anni chiediamo al nostro amministratore di affiggere all’ingresso del condominio un piccolo cartello con i suoi riferimenti e quelli delle ditte di manutenzione di sua fiducia (fabbro, elettricista, ecc.) senza ottenere riscontro.
Ora ho appurato dalla normativa vigente che esiste l’obbligo per i suoi riferimenti (compresa l’organizzazione professionale a cui aderisce) ma non ho trovato informazioni riguardo all’obbligo di comunicazione delle ditte di riferimento. Mi può chiarire quali sono tutti gli obblighi riguardanti questa informativa necessaria per tutte le persone che devono intervenire (compresi coloro che intervengono per qualsiasi urgenza)?
La normativa prevede solo l’obbligo da parte dell’amministratore di affiggere in un luogo visibile a tutti i dati di contatto del legale rappresentante del condominio con le generalità e i recapiti, ma non esiste norma che impone l’obbligo di esporre i dati dei singoli fornitori del condominio. In genere sulla targhetta da esporre oltre ai dati dell’amministratore viene inserito un numero H24 per le emergenze, ma non è un obbligo. I dati dei fornitori, e preferibilmente anche i relativi contratti in essere che questi hanno con il condominio, un buon amministratore dovrebbe pubblicarli su un’apposita piattaforma predisposta per ogni condominio amministrato. I costi sono irrisori e possono essere sostenuti direttamente dall’amministratore. In tal modo il condomino interessato, in qualsiasi momento anche dal cellulare e senza dover chiedere nulla all’amministratore, si può collegare con una sua password personale e può verificare quello che gli serve. In tal modo si possono tenere sotto controllo anche le proprie rate condominiali pagate, quelle scadute e non pagate, quelle che scadranno o le fatture pagate ai fornitori. Oggi, questa tipologia di servizio è indispensabile per tutelare il condominio e mostrare che si attua una gestione trasparente.
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di Battista Praino Amministratore
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