Il Tribunale di Milano ha condannato una compagnia a pagare il doppio del contributo unificato per non essersi presentata al primo incontro di mediazione
Con la sentenza n. 9925 del 22 dicembre 2025 il Tribunale di Milano affronta il tema delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, applicando il nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 12-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla riforma Cartabia.
La controversia traeva origine da una domanda giudiziale promossa da una assicurata nei confronti della compagnia con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa contro il furto del proprio autoveicolo. Prima dell’introduzione del giudizio, la parte attrice aveva attivato la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal dlgs. 28/2010.
La società convenuta, tuttavia, non partecipava al primo incontro di mediazione, limitandosi a comunicare preventivamente la propria decisione di non aderire alla procedura. Il procedimento di mediazione si concludeva pertanto con esito negativo. Nel successivo giudizio civile il Tribunale di Milano, accertata la fondatezza della domanda, ha affrontato anche il tema delle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione.
Il giudice ha ritenuto che il comportamento della società convenuta integrasse gli estremi della mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione, applicando conseguentemente le sanzioni previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010. La compagnia assicurativa è stata quindi condannata al pagamento della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, oltre a un ulteriore importo equitativamente determinato in favore della controparte.
LA PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE NEL CASO CONCRETO
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, la società convenuta ha scelto di non partecipare al procedimento di mediazione, ritenendo infondata la pretesa attorea. In particolare, la compagnia assicurativa aveva motivato la propria decisione sostenendo che non risultava dimostrata la circostanza che il veicolo fosse effettivamente marciante alla data del presunto furto, elemento ritenuto essenziale ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa.
Sulla base di tale valutazione, l’assicurazione ha ritenuto di non prendere parte al primo incontro di mediazione, limitandosi a manifestare la propria posizione mediante una comunicazione preventiva indirizzata all’organismo di mediazione. Il Tribunale di Milano ha tuttavia ritenuto tale comportamento giuridicamente insufficiente a soddisfare l’obbligo partecipativo previsto dalla disciplina della mediazione.
Secondo il giudice, la partecipazione al primo incontro di mediazione non può essere ridotta a un mero adempimento formale finalizzato all’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il primo incontro assolve infatti una funzione sostanziale, in quanto consente alle parti di ricevere dal mediatore le informazioni necessarie sul funzionamento della procedura e di valutare concretamente la possibilità di intraprendere un percorso conciliativo.
Proprio in ragione di tale funzione, la sentenza afferma che la partecipazione al primo incontro costituisce una condotta doverosa, che può essere omessa soltanto in presenza di un giustificato motivo caratterizzato da assolutezza e non temporaneità. La scelta della società convenuta di non partecipare alla procedura, fondata su una valutazione preventiva circa l’infondatezza della domanda attorea, non è stata quindi ritenuta idonea a giustificare la mancata partecipazione alla mediazione.
Tale interpretazione si colloca nel solco dell’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mediazione non può essere ridotta a un mero adempimento formale funzionale all’avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma costituisce uno strumento volto a favorire un effettivo confronto tra le parti e una possibile composizione della controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473).
IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO DELLA RIFORMA CARTABIA
La pronuncia milanese offre un’applicazione significativa del sistema sanzionatorio introdotto dalla riforma Cartabia. L’art. 12-bis del dlgs. 28/2010 prevede che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanni la parte che non abbia partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, il contributo unificato dovuto per la causa era pari a euro 518. Il giudice ha pertanto applicato la previsione normativa condannando la società convenuta al pagamento della somma di 1.036 euro in favore dell’erario. La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia rafforza in modo significativo l’efficacia deterrente dell’istituto.
Nel sistema previgente, infatti, la mancata partecipazione alla mediazione comportava una sanzione pari al contributo unificato. Con la riforma Cartabia il legislatore ha invece ritenuto necessario introdurre un meccanismo sanzionatorio più incisivo, al fine di contrastare prassi dilatorie e comportamenti meramente formali. La mediazione viene così progressivamente configurata come un momento effettivo di gestione del conflitto, e non come un semplice passaggio procedurale.
L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C.
Nel giudizio in esame la parte attrice aveva inoltre richiesto la condanna della convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., invocando la responsabilità aggravata per avere la società assicurativa resistito in giudizio nonostante l’evidente fondatezza della domanda. Il Tribunale di Milano ha tuttavia escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della responsabilità aggravata. Secondo il giudice, la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. presuppone una condotta processuale caratterizzata da mala fede o colpa grave. Nel caso concreto tale presupposto non è stato ritenuto integrato.
La circostanza che la convenuta abbia resistito in giudizio e non abbia partecipato alla mediazione non è stata ritenuta sufficiente, di per sé sola, a dimostrare l’esistenza di un comportamento processuale abusivo. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la condotta della società convenuta dovesse essere sanzionata esclusivamente mediante gli strumenti previsti dalla disciplina speciale della mediazione, e in particolare attraverso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010.
In questa prospettiva, dalla decisione del Tribunale di Milano può essere ricavato il seguente principio: la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione non può essere giustificata dalla mera valutazione preventiva di infondatezza della pretesa avversaria, configurando invece una condotta rilevante ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12-bis del dlgs. 28/2010.
LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE DELLA P.A. AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Particolarmente significativa è, inoltre, la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 12-bis del d.lgs. 28/2010, che disciplina le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma stabilisce infatti che, qualora la sanzione venga irrogata nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice è tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
Tale previsione è finalizzata a consentire la valutazione dell’eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativo-contabile derivanti dalla condotta dell’amministrazione. La mancata partecipazione alla mediazione, ove comporti l’applicazione di una sanzione pecuniaria a carico dell’ente pubblico, può infatti determinare un esborso di risorse pubbliche suscettibile di integrare un possibile danno erariale, con conseguente attivazione dei poteri di controllo della magistratura contabile.
La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un’applicazione significativa della nuova disciplina della mediazione civile introdotta dalla riforma Cartabia. La decisione conferma che la partecipazione al primo incontro di mediazione non costituisce una mera formalità procedurale, ma rappresenta un momento essenziale del procedimento. La previsione della condanna al pagamento del doppio del contributo unificato risponde all’esigenza di garantire l’effettività dell’istituto e di incentivare una partecipazione responsabile delle parti alla procedura.
La pronuncia milanese si inserisce dunque nel quadro della progressiva valorizzazione della mediazione quale strumento effettivo di gestione del conflitto, confermando la tendenza dell’ordinamento a considerare la partecipazione alla procedura non come un mero adempimento formale, ma come un vero e proprio dovere di cooperazione processuale delle parti, funzionale al corretto funzionamento del sistema di giustizia civile.
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