Il Tribunale di Pisa ha applicato una “misura coercitiva indiretta” sull’amministratore inerte che non ha comunicato i dati dei morosi al creditore
L’amministratore ha l’obbligo di riscuotere i contributi e di adire le vie legali per il recupero dei crediti condominiali, di fornire al condomino che ne faccia richiesta le informazioni sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso ma ha anche l’obbligo di comunicare ai creditori terzi, non ancora soddisfatti, i dati dei condomini morosi (art. 63, co.1 disp. att. c.c.). Cosa succede se l’amministratore rimane inerte riguardo a quest’ultimo obbligo? Il Tribunale di Pisa, con la recente sentenza n. 268 del 10 marzo 2026, ha sostenuto che l’inerzia dell’amministratore lo renderebbe personalmente responsabile e condannabile a una penale giornaliera.
IL CASO
Una società fornitrice di gas metano a un condominio aveva numerose fatture insolute e adiva le vie legali per ottenerne il pagamento. Veniva richiesto ed emesso un decreto ingiuntivo per circa 18.000 euro contenente l’obbligo, per il condominio, di pagare il citato importo. Divenuto esecutivo il decreto ingiuntivo, la società era riuscita a recuperare, solo parzialmente, il credito attraverso un pignoramento presso terzi.
Per la parte residua la società si avvaleva di quanto disposto dall’articolo 63, co. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile e intimava formalmente all’amministratore di comunicare i dati anagrafici dei singoli condomini morosi e le rispettive quote di debito. L’amministratore rimaneva totalmente inerte alla richesta costringendo la società creditrice a promuovere un autonomo giudizio volto ad ottenere la condanna dell’amministratore ad adempiere. Evocato in giudizio, l’amministratore rimaneva contumace.
Il tribunale accoglieva integralmente la domanda della società e condannava l’amministratore a comunicare, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, tutti i dati richiesti relativi ai condomini morosi (nome, codice fiscale, residenza, ecc.) e la quota di debito di ciascuno. Richiamava, inoltre, l’art. 614 bis c.p.c. ed applicava una misura coercitiva indiretta che prevedeva il pagamento, sempre a carico dell’amministratore, di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a decorrere dall’undicesimo giorno successivo alla notifica.
Tale misura non era concessa a titolo di risarcimento del danno ma come penale volta a sollecitare l’esecuzione dell’ordine in modo tempestivo ed evitare ulteriori conseguenze economiche derivanti dall’inadempimento o dal ritardato adempimento.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
La procedura attivata dalla società creditrice ha rispettato i dettami della legge che prevede, una volta accertato il credito, che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione dei condomini morosi. Per acconsentire ai creditori di poter operare, l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi.
Il problema affrontato dal tribunale era quello di stabilire se l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 63, co. 1 disp. att. c.c. gravasse sull’amministratore in quanto rappresentante del condominio o se, invece, si trattasse di un obbligo personale, la cui violazione comporta conseguenze dirette nei suoi confronti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che il tribunale richiama (Corte di Cassazione sentenza n. 1002/2025) l’obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi costituisce un dovere autonomo posto direttamente in capo all’amministratore (Cfr. 63, co. 1 cit.: “l’amministratore […] è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”) il quale ha anche l’obbligo di cooperare con il terzo creditore affinché soddisfi il proprio credito.
Ne deriva che il creditore può agire in giudizio direttamente contro l’amministratore “in proprio” e non quale rappresentante del condominio. Il silenzio e l’inerzia non tutelano i condòmini morosi, ma integrano un vero e proprio inadempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 63, co. 1 cit.
Di tale omissione l’amministratore dovrà rispondere personalmente, a seguito di un provvedimento giudiziale di condanna all’adempimento che statuisca anche misure di coercizione indiretta (ex art. 614-bis c.p.c.).
Tali misure consistono in somme di denaro stabilite dal Giudice e dovute dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La loro finalità è quella di garantire l’effettività delle decisioni del giudice, con l’obiettivo di costringere l’amministratore o i condòmini ad adempiere a obblighi di “fare” o “non fare” facendogli superare l’inerzia o l’inadempimento che potrebbero risultare “condotte onerose”.
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