La nomina non è un dovere morale ma previsto dalla legge. Cosa rischia l’amministratore se non nomina il coordinatore sicurezza durante i lavori.
In ogni cantiere, piccolo o grande che sia, esiste una linea sottile che separa la normalità del lavoro quotidiano dal rischio dell’imprevisto. Per un amministratore di condominio, quella linea è spesso rappresentata dalla nomina del coordinatore sicurezza, figura chiave nella tutela dei lavoratori e nella salvaguardia del committente.
Molti amministratori, presi dalla necessità di ridurre i costi complessivi di un appalto e non andare contro la volontà di molti condomini che poco informati sul tema sicurezza, tendono a considerare la nomina del coordinatore sicurezza come un mero adempimento burocratico. In realtà, è un presidio di protezione che può fare la differenza tra un cantiere sicuro e un disastro evitabile.
La recente sentenza n. 21277 del 06 giugno 2025 della Corte di Cassazione penale, sez. 3, ce lo ricorda con forza: non nominare il coordinatore sicurezza espone il committente, e dunque l’amministratore di condominio, a gravi responsabilità penali e civili. Il caso del crollo del PalaTrieste, avvenuto poche ore prima di un concerto, è l’emblema di come un’omissione formale possa trasformarsi in una tragedia con conseguenze giudiziarie durissime.
Chi gestisce un condominio non può limitarsi a reagire ai problemi quando si manifestano; deve imparare a prevenirli. La sicurezza nei cantieri non si improvvisa: si pianifica, si coordina e si controlla.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non è un semplice consulente, ma un supervisore tecnico che ha il compito di verificare che tutte le misure di sicurezza siano effettivamente attuate. In presenza di pericoli gravi o imminenti, il CSE può (e deve) sospendere le lavorazioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
La Cassazione ha sottolineato che tale dovere sussiste anche quando non vi siano interferenze tra più imprese, ma vi siano rischi evidenti e riscontrabili direttamente in cantiere. Un atteggiamento proattivo, dunque, consente all’amministratore di anticipare i rischi e di tutelarsi da possibili contestazioni o sanzioni.
(Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento)
Il riferimento cardine è il Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
In particolare:
- Art. 90 – obbliga il committente a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e quello in fase di Esecuzione (CSE) in presenza di più imprese, anche se non operano contemporaneamente;
- Art. 91 e 92 – definiscono i compiti specifici dei coordinatori, tra cui la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza;
- Art. 157 – prevede sanzioni penali e pecuniarie per la mancata nomina del coordinatore sicurezza: arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 10.000 euro.
La giurisprudenza recente (Cass. Pen., Sez. IV, n. 21277/2025; Cass. n. 6068/2022) ha ribadito che la mancata nomina del CSE non costituisce una semplice violazione amministrativa, ma una condotta colposa in grado di determinare responsabilità penale diretta in caso di infortunio o incidente.
Nel contesto condominiale, il confine tra ciò che è “obbligatorio” e ciò che si ritiene “non necessario” è spesso labile. Un rifacimento di facciate, una ristrutturazione di tetti, un intervento sugli impianti centralizzati o una semplice impermeabilizzazione dei terrazzi possono coinvolgere più imprese, anche in tempi diversi.
È in questi casi che l’amministratore deve dimostrarsi adeguato alla normativa, non solo per evitare sanzioni, ma per garantire la sicurezza di chi lavora e dei condomini. Questo è possibile solo se l’amministratore è un professionista formato e che si aggiorna costantemente non certamente se se è un dopolavorista o doppiolavorista che si lascia influenzare dagli umori e dalle tasche dei condomini. Affidarsi a un coordinatore sicurezza significa operare in linea con le migliori prassi professionali e con gli standard più elevati di tutela.
Al contrario, un approccio poco professionale, che ignora o minimizza l’obbligo, espone l’amministratore a:
- rischi penali (omissione della nomina del CSE);
- responsabilità civili per danni causati da incidenti;
- danni reputazionali e problemi assicurativi in caso di sinistro.
Esempio pratico:
Un condominio incarica due imprese per la manutenzione del tetto e la sostituzione delle grondaie. Durante le lavorazioni, un operaio precipita a causa di un’errata disposizione dei ponteggi. Se l’amministratore non ha nominato il CSE, può essere ritenuto direttamente responsabile dell’incidente, anche se non ha competenze tecniche in materia di sicurezza. La legge presume che egli, come committente, abbia il dovere di prevenire il rischio attraverso la nomina del professionista competente.
Come deve agire concretamente l’amministratore di condominio?
Per operare correttamente e in sicurezza, l’amministratore dovrebbe seguire un protocollo operativo chiaro e documentabile:
- Valutare la natura dei lavori – se vi è anche la sola possibilità di coinvolgere più imprese, la nomina del coordinatore sicurezza è obbligatoria.
- Nominare un CSP e un CSE – scegliere professionisti abilitati e con esperienza specifica in cantieri condominiali.
- Richiedere la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dalle imprese.
- Verificare la documentazione delle imprese – DURC, visure camerali, attestati formativi, assicurazioni e certificazioni.
- Mantenere un registro aggiornato delle attività di cantiere, con relazioni periodiche del CSE.
- Prevedere coperture assicurative adeguate, anche per la responsabilità civile dell’amministratore.
- Comunicare in assemblea le scelte adottate in materia di sicurezza, spiegandone le motivazioni e i benefici, per rendere consapevoli anche i condomini.
La sicurezza nei cantieri condominiali non è un optional, né un aggravio burocratico: è un dovere professionale e morale. La sentenza n. 21277/2025 della Corte di Cassazione ha solo riaffermato ciò che dovrebbe essere già principio comune: “Senza sicurezza, non c’è professionalità”.
L’amministratore che si circonda di professionisti qualificati, che pianifica e coordina con metodo, non solo rispetta la legge, ma costruisce fiducia, credibilità e tutela per sé e per la collettività che amministra.
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Di Giovanni Condo, responsabile amministrativo Condominio Zero Pensieri
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