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Home Sentenze

Ascensore e barriere architettoniche, vince il principio di solidarietà

Giugno 29, 2026
in Sentenze
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barriere architettoniche
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In tema di barriere architettoniche la Cassazione rafforza il principio di solidarietà condominiale bilanciando i possibili sacrifici dei vicini

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16428/2026, affronta nuovamente uno dei temi più delicati della vita condominiale rappresentato dal bilanciamento tra il diritto dei soggetti con disabilità all’eliminazione delle barriere architettoniche e la tutela dei diritti individuali degli altri componenti della compagine condominiale.

La pronuncia della corte assume una particolare rilevanza in quanto conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, attribuendo una posizione di assoluto rilievo al diritto all’accessibilità degli edifici e imponendo ai giudici di merito una rigorosa valutazione comparativa degli interessi contrapposti.

IL CASO

La vicenda trae origine dalla delibera di un condominio di Pavia che aveva approvato l’installazione di un ascensore destinato a consentire a una condomina con disabilità di superare le barriere architettoniche presenti nell’edificio in cui viveva.

Uno dei condomini impugnava la delibera sostenendo che l’opera violava le distanze legali rispetto alle finestre del suo appartamento, che riducesse la luminosità di una stanza, che compromettesse il decoro architettonico dell’edificio e che incidesse sulla privacy oltre che aumentasse il rischio di intrusioni e di furti.

Secondo la Cassazione, quando si discute di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche non è sufficiente verificare l’esistenza del pregiudizio per un singolo condomino. Occorre, invece, effettuare un vero e proprio bilanciamento tra il diritto costituzionalmente protetto delle persone con disabilità all’accessibilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e gli eventuali sacrifici imposti agli altri condomini.

Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza è la qualificazione dell’ascensore come elemento essenziale della moderna abitabilità degli edifici. Al riguardo la Corte ricorda che il legislatore impone la presenza dell’ascensore nei nuovi edifici con più di tre livelli fuori terra e considera tale impianto uno strumento fondamentale per garantire la vivibilità dell’abitazione.

Di conseguenza, questa valutazione deve orientare anche l’interpretazione delle controversie riguardanti gli edifici esistenti. In sostanza, il giudice non può trattare l’ascensore come una semplice comodità o un’opera accessoria, ma deve considerarlo come un presidio di inclusione sociale.

La Corte di Cassazione censura anche la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello sul presunto pregiudizio al decoro architettonico. Infatti, a tal fine, secondo la Corte non tutte le modifiche estetiche rappresentano automaticamente una lesione del decoro architettonico. Bisogna verificare l’effettiva alterazione dell’armonia del fabbricato, l’eventuale deprezzamento economico del fabbricato e il rapporto tra il sacrificio estetico e l’utilità sociale perseguita dall’opera. Inoltre, nel caso in esame esisteva già un’autorizzazione paesaggistica favorevole, elemento che non poteva essere completamente ignorato nel giudizio di comparazione degli interessi.

Altro punto di grande interesse riguarda l’applicazione dell’art. 907 c.c. sulle distanze dalle vedute. La Cassazione ribadisce un principio già affermato in altre sentenze. Quando l’installazione dell’ascensore è indispensabile per eliminare le barriere architettoniche, la disciplina delle distanze legali può risultare inapplicabile all’interno del condominio.

Questo perché il diritto individuale del singolo condomino deve confrontarsi con la funzione sociale dell’opera che è destinata a garantire l’accessibilità dell’edificio. Inoltre, l’art. 2 della Legge n. 13/1989 prevede espressamente che le innovazioni finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche non possono essere considerate voluttuarie e restano vietate soltanto quando compromettono la stabilità o la sicurezza dell’edificio.

Dal punto di vista operativo, questa ordinanza contiene indicazioni importanti per gli amministratori di condominio.  Infatti, quando viene proposta l’installazione di un ascensore o di un’altra opera destinata ad eliminare le barriere architettoniche compito dello stesso è:

  1. Acquisire una progettazione tecnica approfondita finalizzata a dimostrare la necessità dell’intervento, alla sua effettiva utilità e all’impossibilità di soluzioni alternative meno impattanti;
  2. Documentare il bilanciamento degli interessi. Nel verbale dell’assemblea è opportuno evidenziare le esigenze della persona con disabilità, le possibili criticità segnalate dagli altri condomini e le ragioni che rendono prevalente l’interesse all’accessibilità.
  3. Richiedere preventivamente tutti i pareri necessari. Le autorizzazioni urbanistiche o paesaggistiche favorevoli può assumere un peso significativo nel successivo contenzioso.
  4. Valutare attentamente eventuali soluzioni mitigative come ad esempio delle schermature, l’utilizzo di materiali trasparenti o opachi, apportare modifiche progettuali che riducano gli impatti sulla privacy o sulla luminosità.

Per tutto ciò sopra riportato, le eventuali limitazioni ai diritti degli altri condomini non possono essere valutate in modo astratto o automatico, ma devono essere oggetto di un rigoroso bilanciamento, nel quale il diritto all’inclusione e alla piena partecipazione alla vita sociale assume una posizione di particolare rilievo.

Battista Praino
Battista Praino Amministratore
[email protected]

Tags: Aperturaascensorebarriere architettoniche

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