La legge tutela le persone con disabilità e gli anziani che chiedono di rimuovere le barriere architettoniche ma il condominio può mettersi di traverso
Per barriere architettoniche si intende qualsiasi elemento strutturale che ostacoli, limiti o renda difficoltoso il movimento o l’utilizzo di servizi da parte delle persone. La legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha introdotto le prime disposizioni normative in materia di accessibilità degli spazi condominiali, estendendo la tutela non solo alle persone con disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge 104, ma anche a chiunque, a causa dell’età avanzata o di condizioni fisiche limitanti, incontri difficoltà nella mobilità. Successivamente, il 14 giugno 1989 è stato emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici il decreto n. 236 che è ancora oggi uno dei testi di riferimento in materia di barriere architettoniche e detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche:
- l’accessibilità garantisce autonomia e sicurezza per raggiungere e fruire gli spazi;
- la visitabilità permette l’accesso ai luoghi di relazione e a un bagno;
- l’adattabilità implica la possibilità di modificare uno spazio nel tempo per renderlo pienamente fruibile con pochi interventi.
A completare tale quadro normativo è poi subentrata la legge 104 del 5 febbraio 1992 sul tema dell’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap. Nel caso degli edifici condominiali prevalentemente destinati all’abitazione, lo stesso quadro normativo ha disposto tutti i criteri necessari a rendere, nello specifico, accessibili le parti comuni, intendendo per esse, il portone di accesso al fabbricato, l’androne, le scale e l’ascensore, in maniera tale che il disabile possa accedere senza difficoltà alla propria abitazione e, appunto, senza barriere architettoniche insormontabili.
Per gli edifici progettati e realizzati dopo l’entrata in vigore della L. 13/’89, è diventata regola che le parti comuni siano accessibili, per quelli antecedenti nei quali non sussiste tale criterio, si è posto quello dell’adeguamento. Gli interventi da intraprendere in tale caso sono variegati e variano da caso a caso, in quanto non è sempre facilmente possibile mettere in campo le prescritte misure ed in taluni casi sono state inserite delle deroghe, tuttavia è evidente che rispetto all’accessibilità non vi può essere indifferenza e tantomeno discriminazione verso il disabile, dato che la legge impone azioni ben precise da parte dell’amministratore del condominio.
Tuttavia vi sono delle condizioni che vanno rispettate negli interventi di adeguamento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche:
- non devono compromettere la statica dell’edifico e se ricorrono opere strutturali di una certa portata, va effettuato il preventivo deposito al Genio Civile per l’autorizzazione sismica;
- nel caso degli edifici storici vincolati va richiesto il parere alla Sovrintendenza competente.
LE 4 BARRIERE ARCHITETTONICHE PIÙ COMUNI IN CONDOMINIO
Andando a elencare quali sono le opere di adeguamento più ricorrenti in materia di barriere architettoniche, le dimensioni minime da conseguire sono le seguenti:
Porta di accesso al fabbricato – larghezza minima. Per larghezza minima si intende la larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Essa deve avere luce di passaggio minima di 80 centimetri.
Androne di accesso: l’androne deve consentire l’inversione di marcia del disabile su sedia a ruote, pertanto ragionevolmente deve avere dei rientri interni o uno spazio tale che si consenta tale manovra, le cui dimensioni minime sono cm. 150 x 1550;
Ascensore: Larghezza minima della porta di accesso cm. 75,00. Dimensioni minime interne della cabina larghezza cm. 80,00, profondità cm. 120,00. Il pianerottolo antistante la porta dell’ascensore deve avere dimensioni minime cm. 140,00 x 140,00;
Scale: se vi sono rampe di scale che si interpongono tra i percorsi in piano e quelli di raggiungimento dell’ascensore, esse vanno superate con l’inserimento di un montascale o di un servoscala. La principale differenza tra un montascale e un servoscala risiede nel tipo di supporto utilizzato per il trasporto: il montascale ha una poltroncina per persone autosufficienti o con mobilità parzialmente limitata, mentre il servoscala (o montascale a pedana) è dotato di una piattaforma per trasportare persone in sedia a rotelle. Entrambi i dispositivi scorrono su una guida e servono per superare le barriere architettoniche delle scale, ma il servoscala è progettato per chi non può lasciare la sedia a rotelle. Pertanto per una maggiore conformità alla norma, è sempre meglio optare per il servoscala.
Quanto sommariamente illustrato indica gli standard dimensionali minimi, e sulla base di essi si possono progettare i relativi interventi di adeguamento in edifici esistenti ove essi non si verificano.
Con riferimento specifico agli ascensori, essi possono essere installati anche all’estro, ma in aderenza, al fabbricato. In tale caso va ripreso l’articolo 3 della L.13/89 riferite agli interventi di abbattimento barriere architettoniche in ambito condominiale ex art. 2 L. 13/89 (ovvero articolo 78 DPR 380/01):
1) Le opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati;
2) È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”.
Il comma 1 introduce la deroga regolamentare edilizia, cioè quella di tipo amministrativo e sufficiente anche per DM 1444/68, principale dispositivo legislativo nazionale che regola la disciplina di distacchi, mentre il comma 2 collega il rispetto delle distanze ai fini civilistici di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Si ricorda che l’articolo 873 C.C. consente di maggiorare le distanze minime ai fini civilistici collegandole dinamicamente a quelle regolamentari (Piani Regolatori, Regolamenti Edilizi e DM 1444/68). Ciò significa ad esempio che si applicherebbero anche quelle minime tra costruzioni pari a 10 metri. Pertanto la questione è giuridicamente controversa e prima della installazione di ascensori esterni andrebbe verificato il consenso dei frontisti.
CHE LIMITI PUÒ METTERE IL CONDOMINIO AI LAVORI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Attenzione però perché abbattere le barriere architettoniche è un diritto del disabile ma non è un dovere del condominio. Le opere di adeguamento devono infatti essere approvate dall’assemblea a maggioranza visto che richiedono una spesa di tutti. Ed è purtroppo un caso molto frequente perché, oltre alla spesa, i lavori di solito toccano l’estetica di un androne ad esempio o delle scale, soprattutto quando parliamo di edifici storici come la gran parte di quelli che abbiamo nelle nostre città. In più i lavori possono essere fermati anche solo da un condomino che lamenti di vedere limitato il proprio godimento delle parti comuni dai lavori.
Si può concludere comunque che l’adeguamento al superamento delle barriere architettoniche dettato per legge, nel nostro Paese è andato molto a rilento per l’opposizione da parte di condomini non disabili o da obiettive difficoltà di tipo costruttivo, vincolistico o di rispetto delle distanze legali.
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di Domenico Sostero, architetto
domenico.sostero@gmail.com










