Il divieto per un agente immobiliare di fare l’amministratore di condominio è oramai caduto ma restano alcune incompatibilità importanti che possono far scattare multe pesanti per le agenzie.
Per anni l’ordinamento italiano ha considerato inconciliabili le professioni di agente immobiliare e di amministratore di condominio. L’idea di fondo era quella di evitare conflitti di interessi, impedendo che chi gestisce un condominio potesse al contempo trarre vantaggio da operazioni immobiliari riguardanti lo stesso stabile. Negli ultimi anni, tuttavia, il quadro normativo è profondamente cambiato, spinto dall’esigenza di armonizzare le regole interne con i principi europei sulla libera prestazione dei servizi.
Dalla rigida incompatibilità all’apertura europea
La legge 39/1989 stabiliva un’incompatibilità pressoché assoluta, vietando agli agenti immobiliari di svolgere altre attività professionali o imprenditoriali, salvo quelle strettamente connesse alla mediazione. Con la legge europea del 2018, l’Italia ha iniziato a recepire le indicazioni comunitarie, che privilegiano la libertà d’impresa e ammettono restrizioni solo in presenza di concreti rischi per i consumatori.
Il percorso si è completato con una sentenza della Corte di Giustizia UE del 2024, che ha giudicato eccessivo il divieto generale, affermando che la potenziale conflittualità tra le due professioni non può essere presunta in modo automatico. Su questa scia, nel 2025 Cassazione e Consiglio di Stato hanno confermato che l’incompatibilità non è più assoluta: va valutata caso per caso, verificando se vi siano situazioni di effettivo conflitto d’interessi.
Le regole oggi in vigore
Oggi un agente immobiliare può legittimamente assumere anche l’incarico di amministratore condominiale. L’unico limite sostanziale è rappresentato dal divieto di intermediazione sugli immobili che egli stesso gestisce come amministratore: in altre parole, non può vendere o affittare unità facenti parte dei condomìni amministrati. Questa soluzione consente un equilibrio tra la tutela dei consumatori e la possibilità, per i professionisti, di ampliare la propria offerta di servizi, rispondendo meglio alle esigenze del mercato.
L’impatto sul GDPR
Chi decide di cumulare le due attività deve però affrontare un tema cruciale: la protezione dei dati personali. La strategia da adottare dipende dalla struttura organizzativa scelta. Se le due professioni vengono esercitate all’interno della stessa entità giuridica, sarà necessario aggiornare la documentazione privacy già esistente – a partire dal registro dei trattamenti e dalle informative – rivedendo procedure, sistemi informatici e nomine di incaricati e responsabili esterni.
Se invece le attività sono svolte tramite soggetti giuridici distinti, anche se riconducibili allo stesso titolare o gruppo di soci, occorrerà predisporre ex novo tutta la documentazione prevista dal GDPR, poiché cambiano finalità, modalità e tipologia dei dati trattati.
Va considerato che l’attività di mediazione immobiliare comporta trattamenti particolarmente delicati: dalla gestione degli appuntamenti alla conservazione dei dati di potenziali acquirenti o venditori, fino alle comunicazioni di marketing necessarie a promuovere gli immobili. Non a caso, non mancano casi di sanzioni inflitte a agenzie immobiliari per carenze nella fase di acquisizione dei clienti. Un amministratore che intraprenda la mediazione dovrà inoltre bilanciare il diritto alla provvigione con la tutela dei dati personali di chi vende o compra, regolando con attenzione tempi e modalità di conservazione delle informazioni raccolte.
Conclusioni
La caduta dell’incompatibilità tra agente immobiliare e amministratore di condominio apre interessanti opportunità professionali, ma richiede anche una gestione rigorosa della privacy. A prescindere dalla forma giuridica scelta, chi intraprende questo percorso deve avviare un serio lavoro di compliance: analisi dei trattamenti, aggiornamento delle procedure interne e adozione di misure tecniche e organizzative che proteggano clienti, condomini e collaboratori. Solo così l’ampliamento dell’attività potrà trasformarsi in un vero vantaggio competitivo, evitando rischi sanzionatori e garantendo trasparenza verso tutti i soggetti coinvolti.
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di Daniele Umberto Spano, Ceo di Kruzer Srl Privacy e Cybersecurity
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