Come si suol dire la dottrina si divide e il tema è molto dibattuto tra giuristi. La soluzione è analizzare caso per caso per valutare se la pignorabilità del conto corrente sia volta a soddisfare la sola obbligazione del condominio nella sua interezza.
Un tema di particolare interesse inerisce la pignorabilità o meno del conto corrente condominiale. Trattasi di un quesito di grande importanza all’indomani della nota riforma del 2012.
L’art. 1129 comma 7 c.c. dispone che l’amministratore è obbligato “a far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. Si legge nel prosieguo: “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
E’ utile, a tale scopo, ricordare che tra le ipotesi legittimanti la revoca dell’amministratore di condomino vi rientrano proprio ex art. 1129 comma 12 n. 3 e 4 c.c. la mancata apertura e l’utilizzazione del conto corrente intestato, nonché “la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o degli altri condomini”.
Va inoltre tenuto in debito conto che il novellato art. 1135 c.c. ha sancito che qualora la delibera del consenso assembleare disponga la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, l’assemblea è obbligata ex lege a creare un fondo speciale di importo pari alla realizzazione dei lavori. Logica conseguenza di tale scelta normativa è che poiché l’art. 1129 è collegato all’istituzione del fondo speciale, allora le somme dovranno essere versate sul conto corrente condominiale.
Proprio con riguardo alla pignorabilità del conto corrente sono sorti dubbi interpretativi sull’applicabilità o meno dell’art. 63 comma 2 delle disposizioni attuative del codice civile. Un orientamento ritiene inammissibile il pignoramento del conto corrente in assenza della preventiva escussione dei condomini morosi, come sancito dalla norma ultima citata. Secondo altro orientamento, invece, il conto corrente è pignorabile poiché nessuna disposizione sancisce la preventiva escussione del condomino rispetto all’azione intrapresa nei confronti del condominio. Inoltre, sempre secondo tale orientamento, nessuna disposizione prevede l’impignorabilità delle somme giacenti.
E’ bene, però, osservare che, come sovente accade in materia condominiale, il quesito andrebbe risolto sulla base della corretta natura giuridica che viene fornita al condominio. Pertanto, se le somme giacenti non costituiscono patrimonio separato del condominio, le stesse sono direttamente imputabili ai condomini, ergo torna in auge la summa divisio condomino moroso/condomino virtuoso. Ne consegue che la riscossione sarebbe comunque soggetta all’onere della preventiva escussione del condomino moroso.
Va, però, debitamente considerato che a fronte ad ogni contrattazione con un soggetto terzo coesistono distinti rapporti obbligatori inerenti l’intero debito e le singole quote facenti capo, le une al condominio nella sua interezza e le altre ai singoli condomini. E’ dunque ammissibile la pignorabilità del conto corrente qualora sia volto a soddisfare la sola obbligazione del condominio nella sua interezza. Il tema risulta comunque oggetto di dibattito.
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di Sergio Barbera, avvocato
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