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La Cassazione conferma: nella mediazione non basta la sola presenza dell’avvocato

Agosto 5, 2026
in Normativa, Sentenze
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mediazione
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La Cassazione ha confermato che nella mediazione la presenza del solo difensore non realizza la finalità perseguita dal legislatore

Con l’ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026 la terza sezione civile della Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione demandata dal giudice, ribadendo che la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta soltanto quando la parte partecipi personalmente ovvero tramite un rappresentante investito di effettivi poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi. La decisione, nel porsi in linea di continuità con gli interventi inaugurati dalla Cassazione con la sentenza n. 8473/2019, assume particolare rilievo dopo la riforma Cartabia, confermando una concezione sostanziale della mediazione quale procedimento realmente orientato alla composizione del conflitto e non quale mero adempimento processuale.

Le ricadute pratiche appaiono significativamente nel contenzioso condominiale, settore nel quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità in un numero elevatissimo di controversie e nel quale la rappresentanza dell’ente di gestione presenta peculiari profili di complessità. 

L’ordinanza in commento si inserisce all’interno di un percorso giurisprudenziale ormai consolidato volto ad attribuire alla mediazione una funzione effettivamente deflattiva del contenzioso, coerente con la ratio perseguita dal legislatore nazionale e con gli obiettivi di efficienza del sistema giustizia progressivamente valorizzati anche dal diritto europeo.

La questione affrontata dalla suprema corte non riguarda, infatti, la mera regolarità formale dello svolgimento del procedimento, bensì il significato stesso della partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione e, conseguentemente, il rapporto tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale.

L’interesse della decisione trascende il caso concreto. La corte è infatti chiamata a stabilire se possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità quando la parte sia rappresentata da soggetti formalmente presenti all’incontro ma privi di un effettivo potere di disporre dei diritti controversi. La risposta fornita risulta netta e priva di ambiguità.

LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

La disciplina della mediazione civile è stata profondamente modificata dal d.lgs. n. 149/2022, che, nell’ambito della più ampia riforma del processo civile, ha rafforzato la funzione della mediazione quale strumento privilegiato di composizione alternativa delle controversie.

La riforma non ha tuttavia inciso sul principio fondamentale secondo cui il procedimento di mediazione presuppone una partecipazione effettiva delle parti. Gli artt. 5, 5-bis, 5-quater ed 8 del d.lgs. n. 28/2010 continuano infatti a delineare un modello procedimentale fondato sull’interlocuzione diretta tra i soggetti coinvolti nella lite, nella prospettiva di favorire una soluzione negoziale della controversia.

La mediazione demandata conserva pertanto una funzione non meramente formale, ma sostanziale. Essa costituisce un autonomo momento di composizione del conflitto, distinto e alternativo rispetto alla decisione giurisdizionale.

Da ciò consegue che anche la verifica della condizione di procedibilità non può limitarsi all’accertamento della mera comparizione fisica dei partecipanti. Occorre verificare se i soggetti intervenuti fossero realmente in condizione di svolgere un’effettiva attività negoziale.

LA CONTINUITÀ DELL’ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

L’ordinanza n. 21405/2026 si pone in perfetta continuità con il percorso inaugurato da Cass. n. 8473/2019, successivamente confermato dalle pronunce nn. 18068/2019, 13029/2022 e, più recentemente, dall’ordinanza n. 9608/2026, richiamata dalla stessa decisione. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità appare caratterizzata da una progressiva valorizzazione della dimensione sostanziale della mediazione.

La corte afferma ormai stabilmente che la presenza del solo difensore non realizza la finalità perseguita dal legislatore, salvo che quest’ultimo sia investito di una procura speciale avente natura sostanziale e conferente effettivi poteri dispositivi.

La distinzione tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale assume pertanto carattere decisivo. La prima abilita allo svolgimento dell’attività processuale. La seconda consente invece di incidere sui diritti oggetto della controversia. È esclusivamente quest’ultima ad assumere rilievo nell’ambito della mediazione.

L’EFFETTIVITÀ DELLA PARTECIPAZIONE QUALE PRINCIPIO ORDINATORE

Il nucleo centrale della pronuncia risiede nella valorizzazione dell’effettività della partecipazione. La corte supera definitivamente ogni possibile lettura formalistica della disciplina. La mediazione non rappresenta un semplice passaggio obbligato destinato a esaurirsi nella redazione di un verbale negativo. Essa costituisce un procedimento autonomo nel quale il mediatore svolge una funzione attiva di facilitazione del dialogo.

Tale funzione perderebbe completamente significato qualora le parti potessero limitarsi a inviare soggetti privi di qualsiasi autonomia decisionale. La presenza fisica viene quindi considerata insufficiente. Occorre che il rappresentante possa concretamente valutare proposte conciliative, modificarle, formularne di nuove e, se del caso, assumere decisioni immediatamente vincolanti. È proprio questa disponibilità sostanziale dei diritti che distingue la mediazione da un mero incontro preliminare.

Pertanto, l’ordinanza n. 21405/2026 consolida definitivamente una concezione sostanziale della mediazione, nella quale la partecipazione delle parti non costituisce un requisito meramente formale, bensì il presupposto imprescindibile affinché il procedimento possa realmente perseguire la propria funzione conciliativa.

La decisione conferma come la mediazione non rappresenti più una semplice parentesi preliminare rispetto al processo, ma un autonomo momento di amministrazione consensuale del conflitto. Proprio per tale ragione, la qualità della rappresentanza assume rilievo decisivo.

Nel contenzioso condominiale ciò impone un radicale ripensamento della prassi sino a oggi frequentemente adottata.

La predisposizione delle procure, il contenuto delle deliberazioni assembleari e la concreta partecipazione dell’amministratore dovranno essere costruiti tenendo conto dell’esigenza di garantire un’effettiva disponibilità negoziale dei diritti controversi.

L’ ordinanza in commento sembra così destinata a costituire un nuovo punto di riferimento nella materia, confermando un principio destinato ad incidere profondamente sulla pratica della mediazione: la condizione di procedibilità non dipende dalla mera presenza delle parti, ma dalla reale possibilità di negoziare la soluzione della controversia.

PER APPROFONDIRE
Il corretto avvio di una mediazione perché non sia annullata

Mauro Stucchi
Mauro Stucchi Avvocato
[email protected]
Tags: Aperturamediazione

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