L’attivazione della procedura di mediazione deve avvenire presso un organismo territorialmente competente pena l’improcedibilità della domanda giudiziale
Il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1445/2025 ha stabilito che nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, quando il giudice ne ordina l’esperimento in corso di causa, l’attivazione della procedura deve avvenire presso un organismo territorialmente competente. L’instaurazione di un procedimento di mediazione davanti ad un organismo territorialmente incompetente determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
LA SENTENZA
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dall’obbligato avverso decreto ingiuntivo ottenuto da una società di finanziamento per un presunto debito di € 15.428,01 derivante da un contratto di finanziamento.
Nel corso del giudizio il tribunale dispone l’esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, trattandosi di materia ricompresa tra i “contratti bancari”. La parte onerata (la società creditrice opposta) deposita la domanda di mediazione presso un organismo con sede principale in Pisa, dunque fuori dal territorio del giudice competente, senza produrre prova dell’esistenza di una sede secondaria accreditata nel circondario del Tribunale di Avellino.
L’opponente eccepisce tempestivamente l’improcedibilità nella prima difesa utile.
All’esito, la procedura non viene ritualmente espletata; segue la rimessione sul ruolo e la fissazione dell’udienza ex art. 127-ter c.p.c. nella quale il Giudice, ritenendo assorbente la questione preliminare, definisce la causa con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
DIRITTO
La sentenza aderisce all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 19596/2020, secondo cui quando la controversia rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, e il giudizio è introdotto tramite decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la procedura grava sulla parte opposta, ossia sul creditore che ha ottenuto il monitorio, dopo la decisione sull’ istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.
La ratio consiste nel tutelare il diritto di difesa dell’opponente, che subisce un processo già introdotto dalla controparte.
Incompetenza territoriale dell’organismo
Ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010: “La domanda è presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Di conseguenza:
- la procedura proposta presso un organismo territorialmente incompetente è radicalmente inefficace;
- ciò comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;
- la competenza territoriale dell’organismo non muta in caso di svolgimento telematico, essendo l’incontro a distanza solo una modalità esecutiva e non attributiva di competenza.
La giurisprudenza conforme (Trib. Modena 15.2.2024; Trib. Torino 10.6.2022; Cass. 17480/2015) ribadisce che solo una domanda congiunta delle parti può derogare alla regola territoriale.
Mancata prova della ritualità della mediazione
Nel caso concreto la parte onerata:
- ha attivato la procedura presso un organismo con sede principale a Pisa;
- non ha provato l’esistenza di una sede secondaria abilitata nel circondario del Tribunale di Avellino;
- non ha depositato il verbale conclusivo.
Pertanto, l’Organo Giudicante non ritiene non assolto l’onere di procedere, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria.
Revoca del decreto ingiuntivo
Per effetto dell’improcedibilità:
- il decreto ingiuntivo viene revocato;
- il creditore, opposto, viene condannato a pagare le spese di lite.
CONCLUSIONI
La sentenza del Tribunale di Avellino costituisce una delle applicazioni più rigorose dei principi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di conciliazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Viene valorizzata:
- la natura preliminare e assorbente della condizione di procedibilità;
- l’esigenza di una rigorosa osservanza della competenza territoriale dell’organismo;
- la funzione deflattiva e non meramente formale della procedura.
PRINCIPI DI DIRITTO RICAVABILI
Analizziamo, di seguito, i principi di diritto ricavabili dall’analisi della sentenza n. 1445/2025 pronunciata dal Tribunale di Avellino:
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, l’onere di promuovere la procedura grava sulla parte opposta, una volta decise l’istanza sulla provvisoria esecuzione;
- la domanda di conciliazione proposta davanti a un organismo territorialmente incompetente è priva di effetti giuridici, come se non fosse mai stata proposta;
- l’incompetenza territoriale non può essere sanata attraverso la modalità telematica della procedura;
- soltanto una domanda congiunta delle parti può derogare alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione;
- la mancata prova della ritualità della procedura comporta l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo;
- la questione preliminare di improcedibilità assorbe tutte le ulteriori domande ed eccezioni.
LEGGI ANCHE
Mediazioni, riforma Cartabia e ruolo degli avvocati. La sentenza di Napoli

di Mauro Stucchi, avvocato
avv.maurostucchi@gmail.com










