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Mediazioni, riforma Cartabia e ruolo degli avvocati. La sentenza di Napoli

Dicembre 5, 2025
in Sentenze
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riforma Cartabia mediazioni

Man making his next move

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Una recente pronuncia dei giudici ha chiarito il ruolo degli avvocati nei processi di mediazione iniziati prima della riforma Cartabia del 2023.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 26506/2025 ha stabilito che nei procedimenti di mediazione instaurati prima riforma Cartabia del 2023, non è obbligatoria l’assistenza degli avvocati. Il Tribunale evidenzia la contraddittorietà del dlgs 28/2010, secondo cui l’assistenza legale non sarebbe obbligatoria, corretto a seguito della riforma Cartabia, che ha stabilito la necessaria presenza degli avvocati nei procedimenti di mediazione in materia obbligatoria e per quelle demandate dal giudice.

FATTO

All’esito di un giudizio, il Tribunale di Napoli condanna il condominio Alfa convenuto al rimborso delle spese di lite. Successivamente, l’attore propone ricorso per correzione di errore materiale ex artt. 287–288 c.p.c., deducendo due profili:

  1.  l’erronea indicazione del nominativo del condominio nel dispositivo della sentenza;
  2.  l’omessa condanna del convenuto alle spese di mediazione obbligatoria, sostenute dall’attore a seguito dell’attivazione del procedimento ex art. 5 dlgs 28/2010.

Il condominio si costituisce eccependo che la seconda doglianza non integra un errore materiale, bensì un vizio di omessa pronuncia. Il tribunale non accoglie la seconda richiesta di correzione, avente ad oggetto l’omessa condanna del convenuto alla refusione delle spese di mediazione. L’ organo giudicante osserva che la mediazione è stata regolarmente svolta e senza significativa attività difensiva.

DIRITTO

Il tribunale compie un’importante ricostruzione sistematica, rilevando la contraddittorietà del quadro normativo: l’art. 5, comma 1-bis, dlgs 28/2010 sembra richiedere l’assistenza dell’avvocato; l’art. 8 ribadisce tale obbligo nelle fasi della procedura; tuttavia l’art. 12 distingue tra accordi assistiti da avvocato e accordi non assistiti, riconoscendo modalità differenti di omologa.

Attraverso un’interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata, il giudice afferma che l’assistenza del difensore non può ritenersi condizione di validità della mediazione, onde evitare irragionevoli compressioni del diritto di azione (artt. 3 e 24 Cost.). Conseguentemente, non essendo richiesta un’attività difensiva indispensabile, non sussiste alcun errore nel mancato riconoscimento delle relative spese.

ASPETTI CRITICI DELLA SENTENZA

Il Tribunale evidenzia la contraddittorietà del dlgs. 28/2010 e opta per una lettura sistematica e costituzionalmente orientata secondo cui l’assistenza non sarebbe “indefettibile”. È un’impostazione coraggiosa, che tuttavia si discosta da una parte della giurisprudenza e della prassi degli organismi, i quali ritengono obbligatoria la presenza dell’avvocato, soprattutto in mediazione obbligatoria in ambito condominiale.

La soluzione del giudice appare motivata e non priva di pregio, soprattutto nella parte in cui valorizza la distinzione tra accordo assistito (titolo esecutivo immediato) e accordo non assistito (soggetto a omologa), evitando che la mancanza del difensore determini un’irragionevole compressione del diritto di agire. Tuttavia, resta aperto il dibattito: il dlgs 28/2010, così come formulato, presenta norme che si contraddicono e lascia margini a interpretazioni non uniformi sul territorio.

I dubbi interpretativi del Dlgs 28/2010 sono stati risolti dalla riforma Cartabia, che ha previsto l’obbligo dell’assistenza legale per le mediazioni obbligatorie e per quelle demandate dal giudice.

il quadro normativo essenziale (pre e post Cartabia)

Il testo del Dlgs. 28/2010 pre Riforma Cartabia prevedeva: art. 5, co. 1-bis (come modificato nel 2013): “chi agisce in giudizio in materie obbligatorie (tra cui condominio) è «tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”; art. 8: “Al primo incontro e agli incontri successivi… le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”;

l’art. 12 distingue tra:

  1. l’ipotesi in cui l’accordo di mediazione è sottoscritto con tutte le parti assistite da avvocato. In questi casi l’accordo costituisce un titolo esecutivo immediato;
  2. tutti le altre ipotesi in cui l’accordo di mediazione è sottoscritto con le parti non tutte assistite da avvocato.

In questi casi l’accordo è accordo soggetto a omologa presidenziale. Già qui nasce l’ambiguità: se davvero l’avvocato fosse sempre indefettibile, che senso avrebbe l’art. 12 nel prevedere espressamente l’ipotesi in cui le parti non siano assistite?

La riforma Cartabia, modificando l’art. 8, ha ribadito e rafforzato la necessità dell’assistenza degli avvocati in mediazione, almeno per mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice.

La riforma Cartabia ha davvero cambiato tutto?

La riforma Cartabia ha:

  1. riscritto l’art. 8 (Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati) rafforzando l’obbligo di assistenza tecnica nelle mediazioni obbligatorie;
  2. riformulato l’art. 12 in chiave più complessa, prevedendo nuovi requisiti per l’efficacia dell’accordo, ossia tutte le parti devono confermare personalmente il contenuto dell’accordo:
  3. davanti al mediatore;
  4. in presenza degli avvocati;
  5. con formula che attesta consapevolezza e volontarietà.

La riforma Cartabia, tuttavia, non ha mai scritto che la mancanza dell’avvocato rende invalida la mediazione. Neppure oggi tale nullità è espressamente prevista. Il che lascia ancora aperto il dibattito per i procedimenti iniziati prima della riforma.

LEGGI ANCHE
Mediazione e conflitto di interessi: una proposta per migliorare la riforma

di Mauro Stucchi, avvocato
avv.maurostucchi@gmail.com

Tags: Aperturamediazioniriforma cartabia

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