Condominio Notizie
martedì, Novembre 18, 2025
No Result
View All Result
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
  • Guide pratiche

Nessun prodotto nel carrello.

Contatti
Condominio Notizie
  • Home
  • Normativa
  • Bonus e Fisco
  • Affitti e B&B
  • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
  • Guide pratiche
No Result
View All Result
Condominio Notizie
No Result
View All Result
Home Normativa

Parti comuni in condominio; cosa si intende per decoro e quali sono i limiti

Ottobre 20, 2025
in Normativa
0
Si possono migliorare le parti comuni? Cosa si intende per decoro e quali sono i limiti
15
SHARES
308
VIEWS
Condividi su FacebookCondividi su X

Molto spesso a proposito delle parti comuni si sente parlare di rispetto del decoro architettonico dell’edificio, soprattutto quale limite ad alcune azioni dei singoli condomini, in tema di modifiche o innovazioni, ma esattamente cosa si intende?

Parti comuni e decoro: cosa si può fare?

Nei condomini i singoli condòmini hanno delle facoltà, loro riconosciute dalla normativa in vigore, quali la possibilità di disporre innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni, ma detta facoltà non deve mai essere esercitata a svantaggio degli altri condomini, inteso come limitazione o eliminazione del loro uguale diritto di disporre della cosa comune e tutte le innovazioni incontrano quale limite all’azione dei singoli quello del rispetto del decoro architettonico, a mente dell’art. 1120 c.c.

Anche in altre parti del codice civile ci si riferisce al decoro o all’aspetto architettonico delle parti comuni condominio; in caso di sopraelevazioni, ossia costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio, oltre ai limiti dettati dalle condizioni statiche ed alla riduzione di aria e luce ai piani sottostanti, l’art. 1127 c.c.  inserisce quale condizione essenziale il rispetto dell’aspetto architettonico, mentre l’art. 1138 c.c., relativo al regolamento di condominio, prevede che ogni singolo regolamento contenga, oltre alle regole di funzionamento, anche le norme per la tutela del decoro dell’edificio.

Le previsioni appena accennate hanno dunque quale necessario presupposto il bene comune complessivamente considerato e l’interesse di ciascun partecipante al suo rispetto, dato che ogni edificio, in virtù della sua progettazione, ha una propria determinata fisionomia, data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali, dei vari motivi architettonici che, complessivamente considerati, costituiscono un bene unitario, cui tutti i condomini sono direttamente interessati e contribuisce a determinare il valore dell’immobile, sia delle proprietà individuali che di quella collettiva sulle parti comuni.

Il concetto si applica dunque a tutti gli edifici condominiali, anche se non dotati di particolare pregio, e concretizza un interesse dei condomini meritevole di tutela in sé ma anche, e soprattutto, in relazione al valore o al pregiudizio economico che consegue ad un’alterazione dell’immobile.

La giurisprudenza chiamata a pronunciarsi si è variamente espressa, riprendendo le definizioni date dalla dottrina che indica il decoro quale “insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali, che costituiscono le note dominanti ed uniformi ed imprimono una fisionomia estetica unitaria ed armonica del fabbricato”, ovvero quale “armonia nell’insieme estetico e decorativo”, giungendo così ad elaborare in vario modo il concetto di decoro nelle diverse pronunce.

Si è parlato così, vietandolo, di mutamento estetico implicante un pregiudizio economicamente valutabile, oppure, consentendolo, laddove non causi un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, comporti un’utilità che compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave ed evidente entità.

Si è precisato che la valutazione debba essere fatta con riferimento alle caratteristiche delle parti comuni dell’edificio e non all’ambiente circostante nel quale esso si trova, anche con riferimento ad eventuali precedenti modifiche che avevano menomato l’estetica del fabbricato, che debba essere considerata anche la particolare destinazione dell’edificio o rapportata comunque al livello architettonico dello stabile in caso di modesto livello.

Si considera dunque un danno “estetico” conseguente ad una non trascurabile modifica, che non abbia arrecato un vantaggio ed incida negativamente sull’armonia dell’insieme, anche in caso di edificio privo di particolare pregio artistico, pur senza giungere ad una nozione di deturpazione dello stile, inteso come “armonia dell’insieme”, “estetica del fabbricato”, “linee delle strutture che costituiscono nota dominante”, “ linea estetica dell’edificio”, utilizzando anche nel corso degli anni diverse dizioni (serietà, austerità, classicità, lustro ecc.).

Nella sottile demarcazione tra aspetto architettonico e decoro, il primo è stato definito anche come caratteristica principale immediatamente percepibile dall’osservatore, una sorta di visione d’insieme istantanea, mentre il secondo come un insieme di elementi non percepibili a prima vista, frutto di una visione più attenta e di una valutazione delle mutazioni anche piccole.

In un panorama ampio di definizioni e di pronunce, emerge la recente tendenza a contemperare la valutazione del criterio estetico con quello economico, nel senso che non sono vietate a priori opere o modifiche sullo stabile, ma le stesse andranno dunque esaminate singolarmente, con particolare riferimento all’opera posta in essere e l’utilizzo o il miglior uso o godimento che l’autore ne trae e la sua lesività del decoro o dell’aspetto.  

Deve rammentarsi come nel concetto di decoro delle parti comuni, richiamato dall’art. 1138 cc relativo al regolamento condominiale, deve farsi ricomprendersi non solo l’accezione estetica ma anche quella ‘sociale’ della vita collettiva, data da comportamenti poco consoni quali uso improprio delle parti comuni, immissioni di odori o rumori molesti, battitura di tappeti, sciorinatura di panni da balconi ecc. per le quali non credo possa essere contemplata compensazione di alcun tipo.

Leggi tutti gli articoli della sezione Normativa

di Fabrizio Pacileo, avvocato
avv.fabriziopacileo@gmail.com

Tags: Apertura

Ultime news

Lavori straordinari in condominio, come funziona il fondo speciale. obblighi, costituzione e giurisprudenza

Lavori straordinari in condominio, come funziona il fondo speciale

Novembre 13, 2025
edilizia acrobatica fune

Edilizia acrobatica, regole di sicurezza e quando usarla

Ottobre 23, 2025
keybox-turistiche-multe-condomini

Keybox, occhio alle multe per i condomini

Novembre 10, 2025
portiere casa vendita

La casa con portiere costa il 6,5% in più (ma al Sud ancora di più).

Novembre 18, 2025
mandato amministratore

Il mandato dell’amministratore di condominio: tra legge, doveri e realtà operativa

Novembre 4, 2025
experience expo 2025 fiera

Experience Expo 2025, fiera del condominio a Roma a novembre

Ottobre 31, 2025

La tua guida nel mondo condominiale e immobiliare.

Aggiorna le preferenze sui cookie
Cookie policy
Privacy Policy

Categorie

  • Abitare con Stile
  • Affitti e B&B
  • Ambiente
  • Amministratore
  • Bonus e Fisco
  • Comunicati stampa
  • L'Opinione
  • Normativa
  • Problemi condominiali
  • Sentenze
  • Sicurezza e Tech
  • Vari

Menu rapido

  • Home
  • Pubblicità
  • Editore
  • Autori
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

No Result
View All Result
  • Home
  • Categorie più lette
    • Normativa
    • Bonus e Fisco
    • Affitti e B&B
    • Sicurezza e Tech
  • Altre sezioni
    • Abitare con Stile
    • Ambiente
    • Problemi condominiali
    • Amministratore
  • Editore
  • Autori
  • Guide pratiche
  • Contatti

condominionotizie.it © 2024 Condominio Notizie Srl | PI: ‭17763061003‬ | Testata giornalistica iscritta presso Tribunale di Roma n° reg. 133/2024 - N° iscrizione ROC: 42388 28/11/2024

Ricevi la newsletter gratuita per i professionisti della gestione immobiliare

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?