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Home Problemi condominiali

Cane che abbaia in condominio. Limiti e libertà degli animali nel palazzo

Aprile 7, 2026
in Problemi condominiali
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cane abbaia
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Gli animali domestici non possono essere vietati dal regolamento ma ci sono regole precise che vanno rispettate come per un cane che abbaia di continuo

Chi vive in condominio sa bene quanto il tema degli animali domestici sia frequente fonte di discussione, come un cane che abbaia di continuo, non tanto per la loro presenza in sé, quanto per le modalità di gestione adottate dai proprietari e come queste si inseriscono ed influiscono nella vita comune. Sovente la presenza di animali è foriera di accese discussioni e veri litigi, alcuni dei quali sfociati in azioni giudiziarie con conseguenti statuizioni in tema di responsabilità e risarcimenti.

Negli anni, il legislatore è intervenuto in modo chiaro, fugando ogni dubbio: oggi il regolamento condominiale non può vietare la presenza di animali domestici nelle unità immobiliari, avendo il legislatore recepitoun sentire sempre più diffuso, espressamente inserito all’art. 1138 del codice civile la locuzione “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, definitivamente superando divieti generalizzati, in passato piuttosto diffusi. Questo dato, però, va letto correttamente ed inquadrato nelle dinamiche del vivere civile.

Non si tratta, dunque, di una libertà senza limiti, ma di una libertà che deve misurarsi e convivere con i diritti degli altri. Per arginare comportamenti spregiudicati e irrispettosi, sovviene il profilo della responsabilità ascritta comunque al proprietario, che risponderà delle condotte anomale o dannose.
Il proprietario dell’animale è così chiamato a rispondere dei danni e dei disturbi che questo può arrecare ai vicini. Il riferimento normativo è duplice: da un lato l’art. 2052 c.c., che disciplina il danno cagionato da animali, valevole sempre in via generale, dall’altro l’art. 844 c.c., che riguarda le immissioni (fumi, rumori, odori, vibrazioni), che in tema specifico di condominio possono riguardare quelle olfattive e quelle acustiche.

In concreto, ciò significa che non ogni fastidio è rilevante. La vita in condominio comporta inevitabilmente una certa tolleranza reciproca, prevista anche dal citato art. 844 c.c., tuttavia, quando il disturbo (rumori, odori, latrati) diventa continuo, insistente o particolarmente invasivo, è previsto un meccanismo di tutela.
Il punto è spesso proprio questo: capire quando si supera la “normale tollerabilità”, dato che non esiste una risposta generalmente valida in astratto, perché molto dipende dal contesto (città o campagna), dagli orari, dalla frequenza del comportamento.

Normalmente si considerano oltre la normale tollerabilità quando i rumori (abbaiare) superano di 3-5 dB il rumore di fondo, valutando caso per caso il contesto ed utilizzando registrazioni audio/video, testimonianze o una perizia fonobmetrica per dimostrare il superamento della soglia. In ogni caso è fondamentale evitare rumori eccessivi, specialmente negli orari di riposo (solitamente dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 08:00). L’abbaiare del cane deve essere, per intensità e durata, tale da compromettere il riposo o le attività quaotidiane dei vicini, come quello continuo, di giorno o, peggio, di notte.

Se il limite risulta superato, il giudice può ordinare provvedimenti inibitori, come imporre di insonorizzare l’ambiente, di tenere il cane dentro casa, arrivando anche a condannare il proprietario al risarcimento del danno. Anche gli odori molesti provenienti da animali, a causa di escrementi non raccolti, rientrano nella previsione dell’art. 844 c.c. se superano la tollerabilità, come occorre rispettare le regole di civile condotta anche nelle parti comuni, sulle quali il condominio può intervenire con regole di utilizzo, ossia prescrizioni che riguardano, ad esempio, l’obbligo di guinzaglio, la pulizia dell’ascensore dopo l’utilizzo o impedire l’accesso in determinati spazi, come piscine, spogliatoi o altro, ricordando che non si tratta di divieti, ma di modalità di gestione delle cose comuni e, dunque, della convivenza.

In fondo, il principio è lo stesso che si ritrova in molti altri ambiti della vita condominiale, dove è sempre necessario trovare un punto di equilibrio tra esigenze diverse. Quello che va tenuto presente quindi non è che sia il diritto ad avere un animale ad essere in discussione, ma il modo in cui questo diritto viene esercitato.

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Fabrizio Pacileo
Fabrizio Pacileo Avvocato
avv.fabriziopacileo@gmail.com


Tags: animaliAperturarumore

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