Come regolarsi per fare grigliate estive in balcone o sul terrazzo condominiale, cosa dice la legge e quando va avvisato il condominio
Estate è tempo di grigliate per cui gli italiani vanno matti. Ma, spesso, quello che dovrebbe essere un momento di festa e serenità si trasforma in una fonte di tensione tra condomini. Ci sono infatti delle regole da seguire per poterla fare senza invadere la libertà degli altri inquilini che si lamentano soprattutto per il fumo generato dalla cottura e dall’accensione dei legni e della brace. Grigliare sui terrazzi e balconi privati, può far nascere il dubbio se questa attività sia ammessa o vietata dal punto di vista legale e condominiale.
Cerchiamo di fare una panoramica rigorosa, basata su fonti normative e giurisprudenziali certificate, su quelle che sono le regole da seguire per chi vuole una bella bistecca alla griglia e chi vivere senza vedere la casa invasa da fumo ed odori vari.
In Italia non esiste una legge nazionale che vieti espressamente l’uso di barbecue o grigliate estive sui balconi o terrazzi privati in condominio. L’assenza di una norma statale chiara lascia la disciplina su questo tema al regolamento condominiale e ai principi del codice civile.
Grigliate estive: le regole da seguire
Secondo l’articolo 844 del codice civile, ogni condomino deve sopportare solo le immissioni di fumo, odori o calore entro il limite della normale tollerabilità, valutato in base alle condizioni ambientali, alla frequenza, all’intensità e alla distanza tra unità immobiliari.
La Corte di Cassazione ha specificato che tale valutazione è contestuale e discrezionale, e non sempre richiede perizia: il giudice può decidere anche in base a testimonianze o elementi non tecnici.
Se il regolamento condominiale contiene una clausola che vieti esplicitamente l’uso di barbecue o la cottura all’aperto, tale disposizione prevale sull’art. 844 c.c. ed è obbligatoria per tutti i condomini, anche se le immissioni sarebbero tollerabili. In questo caso niente grigliate estive.
Anche limitazioni specifiche, come la distinzione tra barbecue a carbonella – vietati in alcune città come Roma in virtù del fatto che esiste un divieto più grande, cioè quello di accendere fuochi all’aperto se non si possiede un’apposita canna fumaria – e quelli a gas o elettrici (consentiti), sono ammissibili se disciplinate chiaramente in regolamento.
È opportuno precisare che se per le vostre grigliate estive usate un barbecue fisso o in muratura, dotato di comignolo, questo viene assimilato a un forno. La sentenza n. 15246/2017 della Cassazione impone il rispetto delle distanze legali dai confini, stabilite dai regolamenti comunali o, in loro assenza, quelle necessarie a garantire salubrità, sicurezza e solidità secondo l’art. 890 c.c..
Comunque, anche in assenza di divieti, si raccomandano le seguenti buone pratiche:
- Ridurre al minimo la produzione di fumo (utilizzare barbecue elettrici o a gas anziché a legna/carbone);
- Avvisare preventivamente i vicini delle grigliate estive, soprattutto se in aree ad alta densità abitativa;
- Assicurare la sicurezza: posizionare il barbecue lontano da materiali infiammabili, tenerlo sotto controllo, tenere acqua o estintore a portata di mano.
In definitiva possiamo dire che non esiste un divieto generale di legge di fare grigliate su balconi o terrazzi privati. L’art. 844 c.c. impone che le immissioni di fumo, odori o calore non superino la normale tollerabilità, valutata caso per caso. Il regolamento condominiale può prevedere divieti o limitazioni più rigide e ha efficacia vincolante. Nei casi difformi, il giudice potrà ordinare la cessazione dell’attività oppure il risarcimento del danno, se le immissioni risultano idonee a creare un disturbo grave. Le buone pratiche preventive — come l’uso di barbecue a basso fumo, il cortese preavviso ai vicini e l’adozione di accorgimenti di sicurezza — sono strumenti efficaci di prevenzione dei conflitti.
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di Claudio Buzzi, responsabile amministrativo Condominio Zero Problemi
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