Come regolarsi per fare grigliate estive in balcone o sul terrazzo condominiale, cosa dice la legge e quando va avvisato il condominio
Nei giorni caldi dell’estate e con l’alta probabilità di grigliate estive sui terrazzi e balconi privati, può nascere il dubbio se questa attività sia ammessa o vietata dal punto di vista legale e condominiale. Cerchiamo di fare una panoramica rigorosa, basata su fonti normative e giurisprudenziali certificate.
In Italia non esiste una legge nazionale che vieti espressamente l’uso di barbecue o grigliate estive sui balconi o terrazzi privati in condominio. L’assenza di una norma statale chiara lascia la disciplina su questo tema al regolamento condominiale e ai principi del codice civile.
Secondo l’articolo 844 del codice civile, ogni condomino deve sopportare solo le immissioni di fumo, odori o calore entro il limite della normale tollerabilità, valutato in base alle condizioni ambientali, alla frequenza, all’intensità e alla distanza tra unità immobiliari.
La Corte di Cassazione ha specificato che tale valutazione è contestuale e discrezionale, e non sempre richiede perizia: il giudice può decidere anche in base a testimonianze o elementi non tecnici.
Se il regolamento condominiale contiene una clausola che vieti esplicitamente l’uso di barbecue o la cottura all’aperto, tale disposizione prevale sull’art. 844 c.c. ed è obbligatoria per tutti i condomini, anche se le immissioni sarebbero tollerabili. In questo caso niente grigliate estive.
Anche limitazioni specifiche, come la distinzione tra barbecue a carbonella – vietati in alcune città come Roma in virtù del fatto che esiste un divieto più grande, cioè quello di accendere fuochi all’aperto se non si possiede un’apposita canna fumaria – e quelli a gas o elettrici (consentiti), sono ammissibili se disciplinate chiaramente in regolamento.
È opportuno precisare che se per le vostre grigliate estive usate un barbecue fisso o in muratura, dotato di comignolo, questo viene assimilato a un forno. La sentenza n. 15246/2017 della Cassazione impone il rispetto delle distanze legali dai confini, stabilite dai regolamenti comunali o, in loro assenza, quelle necessarie a garantire salubrità, sicurezza e solidità secondo l’art. 890 c.c..
Comunque, anche in assenza di divieti, si raccomandano le seguenti buone pratiche:
- Ridurre al minimo la produzione di fumo (utilizzare barbecue elettrici o a gas anziché a legna/carbone);
- Avvisare preventivamente i vicini delle grigliate estive, soprattutto se in aree ad alta densità abitativa;
- Assicurare la sicurezza: posizionare il barbecue lontano da materiali infiammabili, tenerlo sotto controllo, tenere acqua o estintore a portata di mano.
In definitiva possiamo dire che non esiste un divieto generale di legge di fare grigliate su balconi o terrazzi privati. L’art. 844 c.c. impone che le immissioni di fumo, odori o calore non superino la normale tollerabilità, valutata caso per caso. Il regolamento condominiale può prevedere divieti o limitazioni più rigide e ha efficacia vincolante. Nei casi difformi, il giudice potrà ordinare la cessazione dell’attività oppure il risarcimento del danno, se le immissioni risultano idonee a creare un disturbo grave. Le buone pratiche preventive — come l’uso di barbecue a basso fumo, il cortese preavviso ai vicini e l’adozione di accorgimenti di sicurezza — sono strumenti efficaci di prevenzione dei conflitti.
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di Claudio Buzzi, responsabile amministrativo Condominio Zero Problemi
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