DOMANDA
La scelta del general contractor effettuata in una precedente assemblea, con un quorum di approvazione del 49% dei millesimi è stata contestata da svariati condomini, per palese carenza di esperienze del nominativo societario prescelto, in quanto costituitosi in società un mese prima di t ale assemblea. A seguito di queste lamentele il nostro amministratore ha indetto una nuova assemblea solo per nominare un altro general contractor e non per modificare anche le altre decisioni prese in quella assemblea. La domanda è, per sostituire tale nominativo è sufficiente una maggioranza ancora del 49% dei millesimi o è sufficient e il 33%?
Trattandosi di materia di Superbonus 110% la maggioranza richiesta è quella di 1/3 del valore complessivo del fabbricato, ma effettuare delibere con tale maggioranza comporta innumerevoli altre problematiche che non sono state affrontate dal legislatore per la fretta di legiferare. Nel vostro caso specifico, trovo giusto che i condomini si siano ravveduti sul nominativo del general contractor. Purtroppo in questo periodo sono molti che si promuovono come general contractor senza avere la dovuta esperienza o senza fornire adeguate garanzie.
Trattandosi di un’attività molto delicata è preferibile affidarsi ad una società strutturata e presente sul mercato da diversi anni, piuttosto che ad una nata un mese prima e che, dopo i lavori, potrebbe anche sciogliersi lasciando il condominio privo di qualsiasi garanzia. Nel vostro caso la procedura corretta sarebbe stata quella di mettere all’ordine del giorno un punto per revocare la precedente delibera e tutto ciò che era collegato a tale delibera e poi deliberare in un altro punto all’odg. l’incarico al nuovo general contractor con la maggioranza di legge.
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di Battista Praino Amministratore
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