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La bacheca condominiale nell’era digitale. Le regole e cosa si può “affiggere”

Novembre 17, 2025
in Sicurezza e Tech
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bacheca condominio

Padlock icon hologram over panorama city view of Bangkok to protect business in Southeast Asia. The concept of information security shields. Double exposure.

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In condominio la bacheca è uno strumento utile per alcune comunicazioni ma attenzione a cosa si pubblica. Ecco cosa prevede la privacy

La bacheca condominiale, tradizionalmente intesa come strumento di comunicazione immediata tra l’amministratore e i condòmini, si configura oggi come un mezzo che, se non correttamente gestito, può dar luogo a rilevanti criticità sotto il profilo della tutela dei dati personali e della privacy. L’utilizzo improprio di tale strumento rischia di determinare violazioni delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali. Non tutto cioè può essere “pubblicato” in bacheca, digitale o meno, tanto più che negli spazi comuni sono di passaggio continuamente persone che non fanno parte del condominio. Sul mercato da anni sono entrati moltissimi modelli di “lavagna” digitale che consentono ad esempio di inserire pubblicità e che quasi sempre hanno una telecamera integrata. Questo può essere un tema delicato, vediamo quali sono le regole da rispettare.

COSA SI PUÒ METTERE IN BACHECA
Sulla bacheca condominiale possono essere affisse esclusivamente comunicazioni di carattere generale e meramente organizzativo (quali, ad esempio, l’avviso di intervento di un tecnico o la data di lettura dei contatori). È invece da escludere la possibilità di rendere pubblici documenti contenenti dati personali dei condòmini che sarebbero così accessibili a chiunque transiti in condominio. In particolare, è vietata l’affissione del verbale di assemblea (art. 1335 C.C.).

La violazione delle regole sul trattamento dei dati personali comporta l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’interessato (ai sensi dell’art. 82 GDPR). Non mancano precedenti sanzionatori: si ricorda, ad esempio, il provvedimento del Garante del 23 marzo 2023, con cui è stata irrogata una sanzione di 2.000 euro a un amministratore per la diffusione di dati sensibili relativi allo stato di salute di alcuni condòmini (Covid-19). Parimenti, la Cassazione civile, sez. I, sent. 7 ottobre 2022, n. 29323, ha ribadito l’illegittimità dell’affissione dei nominativi dei condòmini morosi..

LA BACHECA DIGITALE
L’introduzione della bacheca digitale accentua le problematiche sopra evidenziate. Anche qui, le informazioni di carattere generale possono essere rese visibili a tutti ma l’accesso a dati personali deve avvenire mediante sistemi di autenticazione (es. password). Qualora il gestore della bacheca digitale effettui operazioni qualificabili come “trattamento” ai sensi dell’art. 4 GDPR (anche la mera raccolta del dato), egli dovrà essere nominato Responsabile “esterno” del trattamento con conseguente obbligo di garantire adeguate misure di sicurezza e di rendere trasparente l’eventuale trasferimento dei dati a terzi.

TELECAMERE INTEGRATE NELLA BACHECA DIGITALE
La presenza di telecamere incorporate nella bacheca digitale solleva ulteriori questioni. Se la telecamera è attiva occorre rispettare gli obblighi di informativa, la segnalazione mediante cartelli e la redazione dell’analisi dei rischi. Inoltre, qualora siano presenti dipendenti condominiali, si rende necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. . n. 185/2016.

Se la telecamera non è funzionante, non si configura trattamento di dati. Tuttavia, l’installazione di telecamere “finte” o l’esposizione di cartelli di videosorveglianza non corrispondenti alla realtà può generare un affidamento incolpevole nei soggetti che transitano, con conseguente responsabilità civile per comportamento ingannevole. Tale condotta è suscettibile di qualificazione come illecito anche in ambito condominiale.

FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ
Rimane imprescindibile la formazione dell’amministratore e di chiunque gestisca la bacheca condominiale in ordine alle prescrizioni del GDPR. L’art. 29 del regolamento stabilisce che: “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, non può trattare dati personali se non istruito in tal senso dal titolare”. Ne deriva la necessità di un costante aggiornamento professionale e di una puntuale osservanza delle regole, al fine di evitare responsabilità sia di natura civile che amministrativa. 

LEGGI ANCHE
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di Luca Basiliotti, Communication Strategist, Privacy Officer in Condomini
tuin@epra.it

Tags: Aperturabachecaprivacy

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