Le norme chiariscono che i beni comuni sono tutelati e che, se causano danni, il condominio ne risponde. Tuttavia, i beni privati restano esclusi dalla copertura condominiale.
Quando un condomino chiede all’amministratore di aprire un sinistro per danni con la polizza condominiale, la risposta corretta dovrebbe essere una sola: “Caro condòmino, ha una polizza privata?” Dietro questa semplice domanda si nasconde una distinzione fondamentale: quella tra ciò che rientra nella copertura condominiale e ciò che, invece, deve essere protetto con una polizza domestica individuale.
Il caso tipico: fulmine, impianto TV e danni negli appartamenti
Accade spesso che un fulmine, durante un temporale, colpisca l’impianto televisivo centralizzato di un condominio. La scarica elettrica percorre i cavi comuni, danneggia antenne e centraline e, propagandosi fino agli appartamenti, compromette televisori, modem, decoder e altri apparecchi elettronici privati.
L’amministratore, come previsto in caso di danni, si rivolge alla polizza globale fabbricati stipulata dal condominio. Ma è bene ricordare che l’oggetto della copertura è il fabbricato e gli impianti fissi a servizio comune: ascensori, impianto idrico, impianto elettrico condominiale, impianto centralizzato TV, citofoni e simili.
In questo scenario, dunque, i danni all’impianto televisivo centralizzato saranno risarciti dalla compagnia assicurativa, nei limiti e con le modalità previste dal contratto. Diverso, invece, il discorso per gli apparecchi privati: televisori, modem e altri dispositivi non sono coperti dalla polizza condominiale.
Le norme che si riferiscono al condominio chiariscono che i beni comuni sono tutelati e che, se causano danni, il condominio ne risponde. Tuttavia, i beni privati restano esclusi dalla copertura condominiale.
La Corte di Cassazione (Sez. III, sent. n. 15733/2011) ha ribadito che, in materia di impianti elettrici, il custode risponde dei danni derivanti da malfunzionamenti, salvo prova del caso fortuito.
In altre decisioni, è stato chiarito che il singolo condomino danneggiato può essere considerato terzo rispetto al condominio e, in quanto tale, può agire in giudizio ex art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento.
Tuttavia, la responsabilità del condominio si ferma ai beni comuni: se il danno riguarda un apparecchio privato, il risarcimento potrà essere chiesto solo alla propria compagnia assicurativa domestica.
Alcuni esempi pratici
Scenario A – Fulmine e decoder privato
L’antenna centralizzata viene colpita: la polizza condominiale coprirà la centralina danneggiata, ma il decoder, il televisore o gli elettrodomestici del signor Bianchi, che si sono bruciati a causa della scarica, non rientreranno. Per il risarcimento dovrà attivare la sua polizza domestica.
Scenario B – Sbalzo di tensione da rete esterna
Se il danno è causato da un picco anomalo di tensione imputabile al gestore della rete (es. Enel, Acea, ecc.), il condòmino potrà agire contro quest’ultimo per ottenere il risarcimento.
Polizza condominiale e polizza privata: cosa coprono e cosa no
- Polizza condominiale
Copre: fabbricato e impianti comuni (ascensori, impianti elettrici e idrici condominiali, impianti centralizzati TV, citofoni).
Non copre: elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi o beni privati nelle singole unità. - Polizza privata
Copre: danni da fenomeno elettrico su beni personali (TV, modem, computer, elettrodomestici), responsabilità civile verso terzi e, a seconda delle clausole, anche danni da incendio o eventi atmosferici.
Il nostro consiglio e quello che ogni amministratore di condominio dovrebbe fare ai propri amministrati è il seguente: ogni condomino dovrebbe stipulare una propria polizza domestica che includa il rischio da “fenomeno elettrico”, così da proteggere il valore dei propri beni.
Pertanto, quando si verifica un evento dannoso, l’amministratore deve distinguere con chiarezza tra danni condominiali e danni privati. La polizza condominiale non è una copertura “universale” che risarcisce tutti: tutela solo il fabbricato e gli impianti comuni.
Per questo la frase chiave, che ogni amministratore dovrebbe ricordare, resta:
“Caro condòmino, ha una polizza privata?”
Solo con questa consapevolezza si evitano conflitti, si riducono incomprensioni e si garantisce la tutela effettiva sia del condominio che dei singoli proprietari.
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di Gabrio Bacchini, scrittore e assicuratore
ga.brio@libero.it










