La legge 132 del 2025 introduce dei principi sull’uso dell’intelligenza artificiale fra cui il dovere di informare quando è utilizzata e la regola che l’IA non può prevalere sul giudizio del professionista
Negli ultimi tempi, l’intelligenza artificiale ha iniziato a incidere anche sui mestieri più consolidati, e la gestione condominiale non fa eccezione. Con l’entrata in vigore il 10 ottobre 2025 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), l’Italia introduce il primo quadro normativo organico che affianca la norma europea (regolamento UE 2024/1689) con una disciplina nazionale. La legge stabilisce principi generali, vincoli e obblighi per l’uso, la progettazione e la diffusione di sistemi e modelli di IA nel nostro Paese.
In sintesi, la norma impone che lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale rispettino valori fondamentali quali trasparenza, proporzionalità, sicurezza, correttezza, non discriminazione, responsabilità umana, tutela dei dati personali e sostenibilità. Introduce inoltre rilevanti novità sul piano penale, come l’aggravante per reati commessi mediante l’impiego di sistemi di IA e la nuova figura di reato relativa alla diffusione illecita di contenuti generati o manipolati.
Un punto centrale è l’art. 13, che stabilisce che nelle professioni intellettuali l’IA può essere utilizzata solo per attività di supporto o ausilio, senza che prevalga sul giudizio umano del professionista, imponendo inoltre un obbligo di informare il cliente in modo “chiaro, semplice ed esaustivo” sull’uso dell’intelligenza artificiale.
Va ricordato che si tratta di una legge-delega: sarà compito del Governo, attraverso decreti legislativi, definire nel dettaglio criteri tecnici, modalità operative, controlli e sanzioni.
Quali conseguenze per gli amministratori di condominio?
Sebbene l’amministratore condominiale non sia formalmente equiparato alle “professioni intellettuali” tradizionali (come avvocati o commercialisti), molti principi previsti per queste categorie si estendono anche alla sua attività, soprattutto quando utilizza strumenti digitali avanzati — chatbot, sistemi predittivi, automazioni o piattaforme di IA generativa. Ecco le principali implicazioni operative.
1. Valutazione preventiva e analisi dei rischi
Prima di adottare strumenti basati sull’intelligenza artificiale (ad esempio un chatbot che interagisce con i condomini o un sistema che elabora dati di consumo, anomalie contabili o previsioni di spesa), l’amministratore deve procedere a una valutazione d’impatto e a un’analisi dei rischi. Vanno considerati i potenziali rischi per la privacy, per l’accuratezza dei dati, per la non discriminazione, per eventuali errori decisionali o per l’incidenza sui diritti dei condomini.
In altre parole, non basta “testare” l’IA: occorre dimostrare che l’utilizzo è proporzionato, controllato e monitorato. La legge 132/2025 introduce infatti il principio del “rischio proporzionato”, sottolineando l’importanza della sorveglianza umana lungo tutto il ciclo di vita del sistema.
2. Supervisione e limiti all’autonomia dei sistemi
L’IA non può operare in modo completamente autonomo. Deve sempre essere presente la possibilità di un intervento e controllo umano. Se, ad esempio, un software propone una ripartizione di spese straordinarie o segnala un’anomalia nei conti, l’amministratore deve poter verificare, validare o correggere le indicazioni ricevute. In linea con l’art. 13, anche quando l’attività dell’amministratore presenta aspetti “intellettuali”, l’IA deve rimanere un mezzo di supporto, non sostituirsi al giudizio e alla responsabilità personale del professionista.
3. Informazione ai condomini e trasparenza
Nel momento in cui l’amministratore impiega strumenti di IA a contatto con i condomini (per esempio chatbot informativi, report generati automaticamente o portali condominiali intelligenti), scatta l’obbligo di informare chiaramente gli utenti. Devono essere esplicitati l’utilizzo dell’IA, i suoi limiti, le misure di controllo adottate e le eventuali implicazioni sul trattamento dei dati personali. Questo obbligo di trasparenza rispecchia quello previsto per i professionisti che impiegano tecnologie di supporto automatizzato.
4. Governance e regole interne
Un amministratore che gestisce più stabili o coordina un team dovrebbe predisporre policy interne dedicate all’uso dell’intelligenza artificiale:
- criteri di scelta dei sistemi ammessi (solo fornitori affidabili, con garanzie di tracciabilità, certificazione e trasparenza);
- controlli periodici sulle prestazioni, sugli errori e sugli eventuali “drift” dei modelli;
- registrazione e conservazione dei log delle attività;
- formazione specifica del personale che utilizza tali strumenti;
- procedure strutturate di valutazione d’impatto (DPIA) se i sistemi trattano dati sensibili o su ampia scala.
5. Responsabilità e possibili contenziosi
Un uso scorretto o non vigilato dell’intelligenza artificiale può comportare responsabilità civili o penali. Errori nei conteggi, decisioni automatizzate errate o comunicazioni inadeguate potrebbero tradursi in danni verso i condomini. Nei casi più gravi, se un reato viene commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, la legge prevede aggravanti specifiche. In caso di contestazioni, l’amministratore dovrà essere in grado di provare di aver effettuato controlli e verifiche adeguate, dimostrando di non aver “delegato” in modo incauto le proprie decisioni a un algoritmo.
Esempio pratico: un chatbot condominiale
Supponiamo che un amministratore scelga di introdurre un chatbot per gestire le richieste più frequenti: orari di manutenzione, situazione pagamenti, prenotazione di spazi comuni, aggiornamenti sui lavori. Il sistema elabora le domande e genera risposte automatiche. Ecco come andrebbe gestito:
- Analisi iniziale: valutare rischi su privacy (il chatbot accede a dati personali?), accuratezza delle risposte, possibilità di bias o di divulgazione di informazioni riservate.
- Supervisione umana: le risposte devono essere controllabili o convalidate; il chatbot non deve inviare in autonomia comunicazioni con valore vincolante.
- Informativa trasparente: l’utente deve sapere fin dall’inizio che sta dialogando con un sistema automatizzato, che le risposte sono generate da un algoritmo e che è sempre possibile richiedere l’intervento di una persona.
- Policy operative: delimitare gli ambiti in cui il chatbot può intervenire (no questioni contabili o deliberative), conservare i log, e prevedere una procedura di escalation verso un operatore umano nei casi complessi.
- Monitoraggio e revisione: effettuare audit periodici, analizzare errori e feedback, aggiornare i modelli e documentare gli interventi correttivi.
- Responsabilità: se il chatbot invia una comunicazione errata o lesiva, l’amministratore deve poter dimostrare di aver predisposto controlli, policy e procedure adeguate.
Questo esempio evidenzia che l’adozione dell’intelligenza artificiale non è soltanto un tema tecnico, ma richiede organizzazione, consapevolezza giuridica e gestione continuativa dei rischi.
Conclusioni e raccomandazioni operative
La Legge 132/2025 rappresenta un passaggio decisivo: l’intelligenza artificiale non può essere considerata uno strumento da sperimentare liberamente, ma deve essere impiegata con prudenza, trasparenza e responsabilità. Per l’amministratore di condominio, ciò significa non limitarsi a implementare nuove tecnologie, ma strutturare un sistema di governance che comprenda:
- Mappatura delle aree in cui l’intelligenza artificiale può essere utile (assistenza ai condomini, analisi predittiva, generazione di report);
- Analisi dei rischi e valutazioni preventive prima di introdurre i sistemi;
- Selezione accurata dei fornitori, privilegiando quelli certificati e verificabili;
- Informative trasparenti ai condomini e ai soggetti coinvolti;
- Procedure interne, ruoli di supervisione e controlli periodici;
- Formazione continua del personale e monitoraggio costante dei sistemi;
- Implementazione della documentazione relativa l’intelligenza artificiale con il GDPR elaborato per lo studio.
Infine, poiché molti aspetti applicativi saranno definiti dai decreti attuativi in arrivo (criteri tecnici, controlli, responsabilità), è opportuno che gli amministratori seguano l’evoluzione normativa e si aggiornino progressivamente, adattando le proprie procedure alle linee guida che verranno emanate.
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di Daniele Umberto Spano, Ceo di Kruzer Srl Privacy e Cybersecurity
spano@kruzer.it










