Nei condomìni si diffondono sempre più i locker, piccoli armadi metallici per ricevere gli acquisti acquistati online. Regole, installazione e rischi da considerare
L’esplosione dell’e-commerce ha modificato profondamente le abitudini degli italiani e sta diffondendo negli androni dei palazzi i locker condominiali, o armadietti di sicurezza, per facilitare le consegne. Ogni giorno migliaia di corrieri recapitano pacchi nei condomìni, spesso senza trovare nessuno in casa. Si calcola che in Italia nel 2025 siano state fatte una media di circa 2,5 milioni di consegne al giorno. Il risultato è noto a tutti: pacchi lasciati davanti alle porte, continue citofonate ai vicini, custodi improvvisati e amministratori coinvolti, loro malgrado, nella gestione di problematiche che nulla hanno a che vedere con la loro attività.
Per risolvere queste difficoltà stanno iniziando a diffondersi anche in Italia i cosiddetti locker condominiali, piccoli armadi dotati di scomparti chiusi elettronicamente nei quali il corriere deposita il pacco. Il destinatario riceve un codice sul proprio smartphone e può ritirare l’acquisto quando preferisce. Una soluzione apparentemente semplice, ma che merita alcune riflessioni.
POSSO INSTALLARE UN LOCKER NELLE PARTI COMUNI?
La prima domanda è inevitabile, un condomino, un gruppo di condomini oppure una società esterna possono installare autonomamente un locker nell’androne o in altri spazi comuni? La risposta è, nella maggior parte dei casi, negativa.
Le parti comuni appartengono a tutti i condomini e il loro utilizzo è disciplinato dall’art. 1102 del codice civile, richiamato dalla normativa condominiale. Ogni utilizzo particolare è consentito soltanto se non impedisce agli altri partecipanti di farne pari uso e non altera la destinazione del bene comune.
L’installazione di una struttura fissa occupa fisicamente uno spazio comune e può incidere sul decoro dell’edificio, sulla sicurezza, sulla circolazione delle persone e persino sulle vie di fuga previste dalla normativa antincendio. Per questo motivo è opportuno che la questione venga preventivamente sottoposta all’assemblea condominiale.
QUANDO SERVE L’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA?
Se il locker viene installato stabilmente su una parete o sul pavimento delle parti comuni, è consigliabile che l’assemblea autorizzi preventivamente l’installazione, individuando la posizione, le dimensioni, le modalità di utilizzo, chi sostiene le spese, chi è responsabile della manutenzione, le responsabilità in caso di furti o danneggiamenti. Una regolamentazione preventiva evita future contestazioni tra condomini.
CHI RISPONDE SE IL PACCO VIENE RUBATO?
È probabilmente la questione più delicata. Molti condòmini ritengono erroneamente che, una volta depositato il pacco nel locker condominiale, il condominio diventi automaticamente responsabile della sua custodia. Non è così. Occorre distinguere diversi casi.
Se il locker appartiene a una società specializzata che gestisce direttamente il servizio, sarà il contratto stipulato tra l’utente e il gestore a disciplinare responsabilità, limiti di risarcimento e modalità di utilizzo.
Se invece il locker è stato acquistato direttamente dal condominio, la situazione diventa più complessa e sarà opportuno verificare attentamente le responsabilità contrattuali, le eventuali coperture assicurative e le modalità di gestione.
ANCHE L’ASSICURAZIONE DEL CONDOMINIO DEVE ESSERE VERIFICATA
Un aspetto spesso trascurato riguarda proprio la polizza globale fabbricati. L’installazione di nuove attrezzature nelle parti comuni può rendere opportuno verificare con il proprio broker o intermediario assicurativo se tali strutture siano comprese nelle garanzie già esistenti.
Inoltre, potrebbe essere opportuno valutare eventuali danni provocati dal locker, danni derivanti da incendio o corto circuito (nei modelli elettronici), responsabilità civile verso terzi, atti vandalici. Una semplice comunicazione preventiva alla compagnia assicurativa può evitare spiacevoli contestazioni in caso di sinistro.
PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI
I locker più evoluti utilizzano applicazioni mobili, QR Code, codici temporanei e sistemi informatici di gestione. Ciò significa che entrano in gioco anche aspetti legati alla protezione dei dati personali. Chi gestisce il sistema dovrà rispettare la normativa europea in materia di privacy (regolamento UE 2016/679 – GDPR), informando correttamente gli utenti sul trattamento dei dati raccolti.
Sempre più esperti suggeriscono di accompagnare l’eventuale installazione con un regolamento interno che disciplini chi può utilizzare il locker, i tempi massimi di permanenza dei pacchi, la gestione dei plichi non ritirati, la modalità di assistenza in caso di malfunzionamento, la responsabilità dei singoli utenti. Un regolamento chiaro riduce il rischio di conflitti tra vicini.
Un esempio pratico
Immaginiamo un condominio di cinquanta appartamenti. Ogni giorno arrivano mediamente venti consegne. Il corriere suona decine di campanelli, alcuni pacchi vengono lasciati nell’androne, altri affidati al vicino di casa, altri ancora ritornano al deposito. L’assemblea decide quindi di installare un locker elettronico vicino all’ingresso.
Prima dell’installazione incarica l’amministratore di acquisire alcuni preventivi, verifica con il broker assicurativo gli eventuali effetti sulla polizza, approva un regolamento di utilizzo e individua la società incaricata della manutenzione.
In questo modo il nuovo servizio migliora realmente la qualità della vita dei residenti senza creare nuove responsabilità per il condominio.
L’aumento costante dell’ecommerce lascia prevedere che i locker condominiali diventeranno sempre più frequenti anche nei fabbricati residenziali italiani. Si tratta di una piccola innovazione che risponde a un’esigenza concreta della vita quotidiana, ma che richiede un approccio attento sotto il profilo giuridico e gestionale.
Come spesso accade in condominio, infatti, anche una soluzione nata per semplificare la vita dei residenti può trasformarsi in motivo di discussione se non viene regolamentata correttamente.
L’amministratore di condominio è chiamato, ancora una volta, ad accompagnare l’innovazione con equilibrio, verificando preventivamente gli aspetti normativi, tecnici e assicurativi, affinché un servizio utile non diventi l’origine di nuovi contenziosi.
LEGGI ANCHE
Assicurazione contro le truffe in condominio: cosa copre e cosa no








