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Classi energetiche e requisiti minimi, cambiano le regole

Novembre 27, 2025
in Ambiente
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classi energetiche requisiti minimi

Contemporary style house under construction

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Dopo l’intesa fra le Regioni dal 2026 cambiano le metodologie di calcolo della classi energetiche e viene introdotta maggiore attenzione in fase di progettazione

I “requisiti minimi” del 2015 si riferiscono al decreto ministeriale 26 giugno 2015, il quale dettava un insieme di regole su classi energetiche ed efficienza energetica che doveva essere rispettato per tutti gli interventi edilizi (nuove costruzioni o ristrutturazioni) a partire da ottobre 2015. L’obiettivo era definire standard di prestazione energetica per edifici nuovi ed esistenti, e per l’installazione degli impianti, al fine di ridurre i consumi e favorire l’uso delle energie rinnovabili.  Quando si parla di ristrutturazioni, ovviamente si parla di edifici esistenti, i quali sono riconducibili per buona parte a quelli condominiali.

Cerchiamo qui, in forma riassuntiva ma chiara, di illustrare una normativa tecnicamente complessa e di non immediata comprensione a meno che non si sia tecnici del settore e specializzati nel campo energetico, argomento altamente specialistico che affronta in partenza la tematica delle classi energetiche di un edificio che costituisce l’indicatore del suo potenziale consumo energetico, nonché la misura dell’impatto che l’edifico esercita sull’ambiente.

Classi energetiche: quali sono, come si calcolano

Le classi di un edifico vanno da A a G, con l’andamento discendente da una classe migliore ad una scadente. A titolo di semplice paragone, un immobile di classe A consuma in termini di energia, 12 KWh annui al metro quadro, mentre per quello in classe G, 210 kWh al metro quadro, ovvero quasi 18 volte in più e tale differenziale è ben riscontrabile nella bolletta che si paga bimestralmente.

Ma oltre alla spesa che incide pesantemente sul bilancio di una famiglia, vi è anche l’impatto che un edificio energeticamente scadente esercita sull’ambiente. Se d’inverno il confort minimo prevede una temperatura interna all’appartamento di 19-20 gradi, per mantenere costante tale risultato, un edifico disperdente deve far lavorare molto di più la sua fonte di calore, il più delle volte costituita dal combustibile fossile, a differenza dell’edifico più isolato termicamente. Il maggior impiego di fonti non rinnovabili, comporta maggiori emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera e la sua conseguenza diretta è il riscaldamento globale che determina in alcuni casi eventi climatici estremi.

Su tale teoria, da parte di diversi politici in ambito mondiale, c’è molto scetticismo e indifferenza, anzi in taluni casi viene sostenuto un negazionismo che ha diversi modi pere esplicitarsi. Da un lato vi è la consapevolezza dell’esistenza del problema, ma ne minimizzano la gravità o l’urgenza, sostenendo i costi necessari per mettere in campo le giuste azioni, siano costose e che ci siano altre priorità più importanti, dall’altro si intende minimizzare per ragioni economiche, ovvero per non scalfire gli interessi che ruotano ancora attorno alle fonti di energia non rinnovabili o per mantenere alta la produttività senza controllo sotto il profilo delle emissioni.

In tutto ciò l’Europa già da tempo ha deciso di normare l’ambito energetico e con diverse misure, ha dato le direttive agli stati membri per legiferare in merito. Da qui discende il decreto “Requisiti minimi” 2015 che fissava i metodi e gli strumenti per calcolare le prestazioni energetiche, ovvero le caratteristiche e la veridicità dei software per la certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica), elemento fondamentale per poter vendere o affittare il proprio immobile, specificare i valori limite per il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e i valori massimi di trasmittanza termica per pareti, pavimenti, coperture, serramenti e altri elementi dell’involucro edilizio. In poche parole, la trasmittanza termica è la capacità di un elemento edilizio a farsi attraversare da un flusso termico. una bassa trasmittanza termica significa che meno calore passerà attraverso la superficie del materiale e di conseguenza si avrà un minor consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento degli interni. Viceversa, una trasmittanza termica altacomporta dispersione di calore o maggiore assorbimento di caldo in fase estiva e spesso la formazione di condensa all’interno delle pareti con conseguente rischio di muffe e danni strutturali.

Pertanto il decreto era mirato, qualora si intendesse migliorare lo stato energetico del proprio edificio, a dare dei parametri prestazionali applicativi riguardanti i materiali e la tipologia degli impianti da utilizzare, al fine di conseguire l’obiettivo del risparmio energetico.

L’AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI MINIMI

Tuttavia a breve vi saranno delle evoluzioni e verranno posti criteri più stringenti a riguardo delle diagnosi energetiche che si operano in riferimento agli edifici esistenti e sui parametri da osservare in fase di riqualificazione degli stessi. Le Regioni, nella seduta della Conferenza Unificata del 30 luglio 2025, hanno raggiunto l’intesa sul decreto che aggiorna il Dm 26/06/2015, il quale a breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per poi entrare in vigore dopo 180 giorni.

A parte l’aggiornamento della metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste nel precedente decreto del 2015, il nuovo decreto 2025 introduce prescrizioni più chiare per la gestione dei “ponti termici” (zone dell’involucro di un edificio dalla conducibilità termica diversa rispetto a quelle adiacenti, ovvero esso è un punto di discontinuità della strutture e di debolezza, attraverso il quale si ha una dispersione di calore tra interno ed esterno più accentuata rispetto al resto della muratura, infisso o altro elemento costruttivo)  ) e ne rivede limiti e verifiche di essi non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazione riqualificazioni degli edifici esistenti. l’innovazione del decreto requisiti minimi 2025, non comporta immediati adempimenti da adottare da parte degli Amministratori Condominiali. Però, se si svolgono manutenzioni su superfici dell’involucro opaco e se si intende ammodernare gli impianti, ciò con particolare riferimento a quello termico comune, il tecnico deve operare verifiche più accurate sotto il profilo dei relativi calcoli, ma sostanzialmente particolari prescrizioni che già non fossero presenti nel precedente decreto 2015, non sono rilevabili.

Si può concludere che viene introdotta una maggiore attenzione nel processo di progettazione e una più stringente metodologia della diagnosi energetica ante-operam, ovvero per le attestazioni energetica degli immobili esistenti. Si ricorda comunque che: – Entro il 1° gennaio 20230 tutti i nuovi edifici residenziali devono essere a “emissioni zero” e gli edifici esistenti devono raggiungere almeno la classe energetica E – Entro 1° gennaio 2033gli edifici esistenti devono raggiungere almeno la classe energetica D e il 26% degli edifici non residenziali deve essere riqualificato.- Nel 2050 tutti gli edifici dell’UE devono raggiungere la neutralità climatica e diventare “edifici a emissioni zero”. 

LEGGI ANCHE
Riscaldamento, conviene accendere solo quando si è in casa o mantenere il minimo costante?

di Domenico Sostero, architetto
domenico.sostero@gmail.com

Tags: Aperturaclasse energeticarequisiti minimi

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