Il nuovo contratto nazionale dei portieri introduce molte novità salariali e previdenziali come congedo di paternità e aumenti di stipendio. Confindustria rileva però la mancanza di chiarimenti attuativi
È in vigore da poche settimane il nuovo contratto nazionale portieri che ha introdotto importanti novità per la categoria che vediamo qui sotto nel dettaglio. Tuttavia affinché l’aggiornamento contrattuale possa essere del tutto operativo mancano ancora alcuni chiarimenti attuativi che rendano chiara l’applicazione di alcuni aspetti del contratto come le detassazioni del lavoro notturno, dei rinnovi contrattuali e del reddito accessorio nel pubblico impiego. Sul tema nei giorni scorsi è intervenuta con una nota direttamente Assosoftware, l’associazione di categoria di Confindustria che riunisce le imprese dei software gestionali invitando alla massima cautela sulle buste paga di gennaio per evitare errori.
“Allo stato dell’arte”, spiega la nota ufficiale dell’associazione di categoria, “non ci sono le condizioni per applicare correttamente la normativa, e quindi AssoSoftware, a tutela dei produttori di software e dei loro clienti, consiglia di intervenire in modo estremamente prudente e conservativo, ovvero di attendere la pubblicazione delle apposite circolari e istruzioni operative da parte degli enti competenti, prima di rilasciare le modifiche software per l’elaborazione delle prossime buste paga, per non incorrere in possibili errori e successive sanzioni”.
LE NOVITÀ DEL CONTRATTO
Il rinnovo del contratto nazionale dei portieri ha introdotto importanti miglioramenti economici e normativi, con aumenti retributivi, nuove indennità, estensione delle tutele in materia di maternità, malattia e assistenza sanitaria, e inoltre una disciplina aggiornata per la cessazione del rapporto di lavoro. Le novità consolidano la tutela dei lavoratori del settore, adeguando il contratto alle esigenze attuali e future.
Il nuovo contratto nazionale dei portieri è stato sottoscritto il 30 ottobre 2025, con decorrenza dal 1° novembre 2025 e scadenza al 31 ottobre 2028. I principali cambiamenti riguardano l’aggiornamento dei minimi tabellari retributivi per tutte le categorie e profili professionali, con decorrenza progressiva dal 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028.
Per i portieri con profili A gli importi mensili del salario conglobato sono stati incrementati come segue:
· livello A1 (dal 1.1.2026) da euro 1.240,42 – (dal 1.1.2028) a euro 1.290,53.
Analoghi aumenti sono previsti per le altre categorie (B, C, D), con specifiche maggiorazioni per il profilo B5 con orario inferiore a otto ore settimanali (+15%).
È prevista l’erogazione di una “una tantum” in tre rate di pari importo con le retribuzioni di novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027, a copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 31 ottobre 2025. Gli importi variano in base al profilo:
– per A3 e A4: euro 500; -per A1, A2 e A5: euro 456,26 – per A6 e A7: euro 478,10, per A8 e A9 euro 500,79.
Dal 1° gennaio 2026 sono introdotte nuove indennità variabili, tra cui l’indennità per ritiro e consegna chiavi degli appartamenti destinati a locazione (15 euro mensili per ciascun appartamento) e l’indennità per ritiro corrispondenza straordinaria (raccomandate, consegne di acquisti online, corrieri, ecc.), elevata a 1,10 euro mensili negli immobili abitativi e euro 1,40 mensili in quelli non abitativi, estesa anche ai profili D3.
Sul piano normativo, viene inserita tra le festività nazionali la giornata del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi). In materia di maternità e paternità, il CCNL richiama la disciplina del dlgs. n. 151/2001, confermando le tutele per astensione obbligatoria, congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e riposi giornalieri.
Per la malattia, i lavoratori dei profili A, C e D hanno diritto a un’indennità giornaliera pari al 65% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno (minimo 28 euro), e al 75% dal ventunesimo giorno in poi (minimo 31 euro). In caso di malattia non superiore a 14 giorni, l’indennità decorre dal terzo giorno.
In materia di estinzione del rapporto, sono ridefiniti i termini di preavviso: tre mesi per portieri con alloggio, 45 giorni per portieri senza alloggio, 12 mesi in caso di eliminazione del servizio di portierato. Il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo la legge 297/1982, includendo le maggiorazioni per lavoro domenicale e gli elementi retributivi in natura. Dal 1° febbraio 2027, le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa saranno estese anche ai familiari fiscalmente a carico, con un contributo mensile di 6 euro a carico del datore di lavoro.
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di Marina Parente, Consulente del lavoro
marinaparente@studiomparente.it










