La gronda che scarica le acque bianche sul suolo pubblico sono tendenzialmente vietate, salvo diversa regolamentazione comunale
La disciplina degli scarichi delle acque meteoriche — e in particolare della gronda o grondaia con scarico su strada — non è racchiusa in un’unica norma, ma deriva dall’interazione di principi del diritto civile, di disposizioni di normative locali di igiene e di regolamenti comunali.
Nel quadro normativo italiano non esiste un divieto espresso e univoco che nomini testualmente lo scarico delle grondaie sulla strada, ma vi sono principi inderogabili e limiti che si ricavano in modo chiaro dai testi normativi principali. L’art. 908 del codice civile afferma che il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul proprio terreno e non cadano nel fondo del vicino. Inoltre, se esistono pubblici colatoi, il proprietario “deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali” secondo regolamenti e norme locali.
Il codice civile non contempla espressamente il tema delle strade, ma pone un principio generale di rispetto delle proprietà altrui e dei regolamenti locali. La previsione di pubblici colatoi (cioè canali pubblici di raccolta delle acque) implica che lo smaltimento delle acque piovane vada regolato nei limiti delle previsioni tecniche e locali.
Esistono disposizioni tecniche che affrontano esplicitamente lo scarico dei pluviali. I canali di deflusso e i pluviali devono essere progettati per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede pubblico o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico. Sono invece ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi. Su questo va tenuta presente la norma generale dell’art 674 del codice penale che disciplina il “getto pericoloso di cose”.
Queste indicazioni tecniche sono contenute in testi di riferimento specifico – che spesso sono recepiti nei regolamenti edilizi comunali – anche se l’effettiva disciplina operativa può variare da Comune a Comune.
LO SCARICO SU SUOLO PUBBLICO E LO “STILLICIDIO”
Se la normativa locale di igiene ed edilizia recepisce tali criteri, lo scarico libero sul marciapiede o sulla sede stradale è vietato e deve essere evitato.
In linea generale l’arrivo diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è vietato, salvo eccezioni specifiche espressamente regolamentati. Le acque devono essere gestite per non creare potenziali pericoli (persone che possono scivolare per la presenza di acqua o di ghiaccio durante l’inverno). Il Comune di Roma ad esempio vieta esplicitamente che l’innaffiatura delle piante finisca su pubblico suolo all’art. 13 del Regolamento di Polizia Urbana: “deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito”. Anche Milano prevede specifiche autorizzazioni in sede di rilascio del titolo edilizio e solo dove non sia possibile per ragioni di sicurezza e igiene far confluire le acque nelle apposite condutture (art. 10 del Regolamento Edilizio).
I regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana – anche se con differenze territoriali – definiscono spesso l’obbligo di convogliare le acque meteoriche verso la fognatura bianca o il sistema pubblico di raccolta, il divieto di caduta diretta sulla sede stradale o su suolo pubblico e le prescrizioni tecniche relative alla progettazione e manutenzione di pluviali e grondaie.
Queste norme locali operano concretamente su ciascun territorio e le loro disposizioni prevalgono, nel dettaglio operativo, sugli orientamenti tecnici generali forniti a livello statale.
Per un condominio, quindi, lo scarico diretto delle grondaie sulla strada pubblica non è assolutamente previsto. Nulla vieta che lo scarico dei pluviali che convogliano l’acqua dei canali di gronda scarichi sulla propria proprietà per poi defluire naturalmente sul terreno del proprietario senza coinvolgere il proprietario del fondo vicino o il condominio limitrofo. Può essere normativamente consentito qualcosa di diverso solo se previsto dai regolamenti locali, oppure sia autorizzato espressamente dal Comune dove si trova il condominio o che esista una specifica servitù definita di “stillicidio”.
Ognuno di questi casi deve essere sempre valutato sempre in conformità con le leggi vigenti e se lo scarico provoca danni, di qualsiasi natura si può essere chiamati sempre al risarcimento.
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