Con l’aumento delle consegne a domicilio spesso i vicini aprono il portone senza controllare spianando la strada a furti e aggressioni. Che responsabilità ci sono?
C’è un gesto quotidiano, tanto automatico quanto sottovalutato, che sta al centro di molti episodi di cronaca, dai furti alle aggressioni vere e proprie: aprire il portone del palazzo a chi suona il citofono senza sapere davvero chi sia. Un tempo il problema riguardava soprattutto il postino che si presentava a orari poco plausibili, oggi si è esteso ai corrieri delle piattaforme di e-commerce, che consegnano pacchi anche in tarda serata, spesso senza divisa riconoscibile, con furgoni generici e tempi di consegna che non rispettano più gli orari tradizionali. Il condomino che apre “tanto è il pacco che aspettavo” compie un gesto di fiducia che, in alcuni casi, si è rivelato la porta d’accesso a furti o introduzioni indebite nell’edificio.
La domanda che inevitabilmente segue ogni episodio del genere è chi ne risponda sul piano giuridico, e la risposta richiede di distinguere piani diversi, spesso confusi tra loro nel dibattito comune.
Il primo piano è quello della responsabilità individuale del condomino che apre la porta. Si tratta di un comportamento personale, non riconducibile al condominio come ente né tanto meno all’amministratore. Se un condomino apre a chiunque suoni senza alcuna verifica e da quel gesto deriva un danno, per esempio un furto nel proprio appartamento o in quello di un vicino, la responsabilità ricade sulla sua condotta imprudente, valutabile secondo i principi generali della colpa civile previsti dall’articolo 2043 del codice civile. Non esiste, a oggi, un obbligo di legge che vieti di aprire il portone a uno sconosciuto, ma la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che un comportamento manifestamente negligente può concorrere alla causazione del danno, specie quando il regolamento condominiale disciplini espressamente le modalità di accesso di terzi all’edificio.
Il secondo piano, distinto e spesso ignorato, è quello della responsabilità del condominio in quanto custode delle parti comuni, disciplinata dall’articolo 2051 del codice civile. Qui la questione cambia natura: se il danno deriva non dal comportamento imprudente di un singolo condomino, ma da un difetto strutturale o da una carenza di manutenzione dell’impianto di apertura, per esempio un portone automatico che non si richiude, un citofono guasto che non permette di verificare l’identità del chiamante, o una serratura dell’androne rotta da tempo e mai riparata, allora la responsabilità si sposta sul condominio come custode del bene comune. In questi casi il condominio risponde civilmente del danno subito da terzi o dagli stessi condomini, salvo prova del caso fortuito.
Ed è proprio su questo secondo piano che si innesta la responsabilità dell’amministratore, che esiste sempre, ma va inquadrata correttamente. L’amministratore non risponde del gesto imprudente del singolo condomino che apre la porta a un corriere alle undici di sera, questo esula dai suoi poteri e dalla sua sfera di controllo. Risponde, invece, in base all’articolo 1130 del codice civile, dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle parti comuni e di attivarsi tempestivamente quando un dispositivo di sicurezza risulti guasto o inadeguato. Se un condomino segnala un citofono non funzionante o un portone che non si chiude correttamente e l’amministratore non attiva l’intervento di manutenzione entro un tempo ragionevole, la sua condotta omissiva può configurare una responsabilità propria, sia verso il condominio che verso i singoli danneggiati, con possibili conseguenze anche sul piano assicurativo della polizza globale fabbricati.
Da qui discendono alcune indicazioni pratiche che ogni amministratore dovrebbe portare in assemblea. La prima è l’adozione, o l’aggiornamento, di un regolamento condominiale che disciplini espressamente le modalità di accesso di terzi all’edificio, distinguendo tra corrieri, personale di servizio e visitatori occasionali. La seconda è la valutazione di soluzioni tecnologiche ormai accessibili anche a condomìni di dimensioni contenute, come videocitofoni con registrazione, sistemi di apertura tramite codice temporaneo per le consegne, o armadietti condominiali per il deposito dei pacchi, che eliminano alla radice la necessità di aprire la porta a chiunque suoni. La terza, meno tecnica ma non meno importante, è la sensibilizzazione dei condomini stessi, magari attraverso una semplice comunicazione scritta, sul fatto che aprire il portone senza verificare l’identità del chiamante espone l’intero edificio a un rischio che nessun impianto, per quanto moderno, può eliminare del tutto.
La sicurezza del portone, in definitiva, non è mai soltanto un problema tecnico o soltanto un problema di comportamento individuale: è l’intreccio tra i due, e l’amministratore, pur non potendo controllare le scelte quotidiane di ciascun condomino, ha il dovere di garantire che gli strumenti a disposizione dell’edificio funzionino, e di non lasciare che una segnalazione ignorata diventi, domani, la causa di un danno che si sarebbe potuto evitare.
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