L’amministratore può comunicare ai creditori i nominativi dei condomini morosi? Oppure rischia di violare la normativa sulla privacy in condominio?
Il recupero dei crediti condominiali è una delle attività più delicate e gravose per un amministratore che spesso va bilanciata con la privacy in condominio. La morosità, purtroppo, è un fenomeno sempre più diffuso soprattutto nelle grandi città: spese di manutenzione, forniture e servizi rischiano di restare scoperti, con ricadute pesanti sulla vita di tutto il condominio. In questo contesto si pone un interrogativo cruciale: l’amministratore può comunicare ai creditori (ad esempio fornitori o professionisti) i nominativi dei condomini morosi? Oppure rischia di violare la normativa sulla privacy e di risponderne personalmente? La questione non è solo tecnica, ma anche relazionale, perché coinvolge il diritto alla riservatezza dei singoli e la necessità di garantire trasparenza nella gestione economica.
Il quadro normativo sulla privacy in condominio parte dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal Dlgs. 101/2018), che tutelano i dati personali imponendo precisi limiti di comunicazione.
In condominio, i dati relativi alle posizioni debitorie rientrano a pieno titolo tra i “dati personali”. La legge attribuisce all’amministratore il compito di gestirli esclusivamente per finalità connesse alla corretta amministrazione.
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, è legittimo comunicare ai condomini l’elenco dei morosi (ad esempio in assemblea o nel rendiconto), perché ciò rientra nella trasparenza amministrativa. Tuttavia, non è ammesso diffondere tali nominativi a soggetti terzi, salvo vi sia una base giuridica chiara (ad esempio, un mandato giudiziale per il recupero forzoso).
In sintesi: per la privacy in condominio l’amministratore può informare l’avvocato incaricato del recupero crediti, perché agisce come “responsabile del trattamento”, ma non può liberamente comunicare i nomi dei morosi ai fornitori o a terzi interessati.
Per orientarsi correttamente, l’amministratore deve distinguere:
- Chi ha diritto di conoscere: tutti i condomini, l’assemblea, i professionisti incaricati (es. avvocato che si deve occupare del recupero del credito, il revisore dei conti del condominio, un consulente tecnico appositamente nominato);
- Chi non ha diritto di conoscere: i fornitori, le società di manutenzione o altri soggetti terzi, anche se creditori del condominio;
- Finalità della comunicazione: deve essere sempre collegata alla gestione condominiale e non alla semplice curiosità o alla pressione indebita sul debitore;
- Livello di esposizione: un conto è una comunicazione interna al condominio, altro è diffondere dati sensibili a soggetti esterni.
Le principali fonti di riferimento per la privacy in condominio sono:
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 6 (liceità del trattamento) e art. 28 (responsabili esterni del trattamento).
- D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.
- Provvedimento del Garante Privacy 18 maggio 2006 (e successive linee guida): i dati dei morosi possono essere comunicati solo ai condomini e agli incaricati per finalità di gestione.
- Cass. civ., Sez. II, n. 1439/2013: conferma la legittimità della comunicazione interna delle morosità.
- Cass. Civ., Sentenza n. 1002 del 15.01.2025: chiarisce che l’obbligo informativo è un dovere personale e non rientra nel mandato condominiale;
- Circolari del Garante Privacy: ribadiscono che l’amministratore deve adottare cautele per evitare indebite diffusioni.
Come dovrebbe agire concretamente l’amministratore?
- Trasparenza interna: rendere noti i nominativi dei morosi solo in assemblea o attraverso documenti ufficiali consultabili dai condomini (rendiconto annuale di spese e ripartizione);
- Comunicazioni ai professionisti incaricati: quando affida un recupero crediti a un legale, l’amministratore deve formalizzare l’incarico e designarlo come “responsabile esterno del trattamento dei dati”;
- Evitare comunicazioni ai fornitori: se un’impresa chiede chi non paga per giustificare un ritardo, l’amministratore deve limitarsi a rassicurare sulla gestione in corso, senza fornire nomi in base alle norme sulla privacy in condominio. I dati dei morosi devono essere comunicati solo nei casi previsti dall’art. 63 delle disp. att. c.c. per evitare l’insorgere di una responsabilità personale in casi di eventuali danni economici che il creditore potrebbe subire nei casi di una sua omissione. Il quale potrebbe agire, in caso di mancata comunicazione, direttamente contro l’amministratore del condominio. L’inadempimento dell’amministratore in questi casi è riconducibile ad una responsabilità di natura extracontrattuale.
- Tutela della propria posizione: in caso di dubbi, è prudente richiedere un parere legale o un confronto preventivo con il consulente che gestisce la privacy in condominio;
- Escalation legale: se i morosi persistono, l’amministratore deve procedere nei termini di legge con il decreto ingiuntivo, strumento che consente di tutelare i creditori senza esporre indebitamente i dat
La gestione dei crediti è una prova di equilibrio tra efficienza amministrativa e rispetto della privacy in condominio. L’amministratore non deve farsi trascinare nella tentazione di “mettere alla gogna” i morosi per compiacere i creditori, ma deve agire secondo legge, assumendo il ruolo di garante tanto della trasparenza interna quanto della riservatezza esterna. In caso contrario, non solo rischia conflitti e tensioni, ma può trovarsi a rispondere personalmente di violazioni privacy davanti al Garante.
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di Battista Praino Amministratore
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it










