Il Registro Anagrafe Sicurezza prevede specifici obblighi nei condomìni a carico dell’amministratore, pena gravi conseguenze legali e la revoca dell’incarico
L’istituto del Registro Anagrafe Sicurezza (R.A.S.) rappresenta un elemento imprescindibile della gestione condominiale professionale, costituzionalmente ancorato all’articolo 1130 del codice civile, come modificato dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (conversione del decreto legge n. 145/2013, noto come “Destinazione Italia”). Secondo la disposizione vigente, infatti, l’amministratore ha l’obbligo di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio” — un adempimento che integra anche l’analisi e la documentazione dei rischi presenti nelle parti comuni.
Il R.A.S. non si limita dunque a raccogliere i dati anagrafici e catastali dei condomini, ma costituisce un vero e proprio strumento di governo della sicurezza dell’edificio, attraverso il quale si raccolgono informazioni, valutazioni e certificazioni relative allo stato delle parti comuni. Questo comportamento normativo richiede all’amministratore non solo la raccolta dei dati, ma la loro costante aggiornamento, poiché ogni variazione (come compravendite, locazioni, decessi o modifiche strutturali) deve essere inserita tempestivamente nel registro.
Il mancato rispetto di tale obbligo è considerato una grave irregolarità e può determinare la revoca dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile.
Contenuti minimi del Registro Anagrafe Sicurezza
Per rispondere ai requisiti di legge e alle esigenze di sicurezza, il Registro Anagrafe Sicurezza dovrebbe includere, a titolo esemplificativo:
- Informazioni generali: dati identificativi dei condomini e dei titolari di diritti reali o personali di godimento, codici fiscali e riferimenti catastali delle unità immobiliari;
- Condizioni strutturali delle parti comuni (facciate, scale, pavimentazioni, terrazzi, corridoi);
- Documentazione tecnica sugli impianti: conformità e dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (D.M. 37/08) e degli altri impianti condominiali rilevanti, con evidenza delle verifiche periodiche;
- Protezione da rischi specifici: valutazioni e atti relativi alla protezione dalle scariche atmosferiche, alla prevenzione incendi (inclusi CPI, SCIA e scadenze di rinnovo), alla presenza/gestione dell’amianto, alla valutazione dei campi elettromagnetici e alle analisi del gas Radon;
- Acqua potabile e legionella: controlli periodici per garantire la salubrità dell’acqua nelle parti comuni e la prevenzione di contaminazioni;
- Aspetti lavorativi e di sicurezza sul lavoro in relazione a eventuali lavoratori subordinati, con riferimento agli adempimenti del Dlgs. 81/08;
- Coordinamento delle imprese: dati relativi alle verifiche tecniche e alla qualificazione delle imprese affidatarie di lavori esterni, compresa l’elaborazione del DUVRI;
- Privacy e videosorveglianza: corrette procedure di gestione dei dati negli impianti di videosorveglianza e delle relative informative agli interessati.
Registro Anagrafe Sicurezza e GDPR: un equilibrio necessario
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del Registro Anagrafe Sicurezza comporta, di fatto, un’attività di trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quanto l’amministratore raccoglie, conserva e aggiorna informazioni che identificano persone fisiche.
In questo contesto, il condominio è considerato titolare del trattamento, mentre l’amministratore agisce come responsabile del trattamento per le operazioni che svolge nell’esercizio delle sue funzioni. Per garantire la conformità al GDPR, è essenziale adottare alcune regole di base:
- Principio di minimizzazione: raccogliere solo i dati strettamente necessari per adempiere agli obblighi di legge e per garantire la sicurezza dell’edificio;
- Trasparenza e liceità: informare in modo chiaro i condomini circa finalità e modalità del trattamento dati, incluse le basi giuridiche del trattamento (adempimento di obbligo legale);
- Sicurezza dei dati: adottare misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni non consentite, sia in formato cartaceo che digitale;
- Accesso ai dati: regolamentare chi può accedere alle informazioni contenute nel registro, garantendo l’accesso ai soli soggetti legittimati (ad esempio condomini per i propri dati) e nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.
Il corretto rapporto tra adempimenti civili (come il R.A.S.) e tutela della privacy non è solo un obbligo normativo, ma anche una best practice gestionale che tutela i diritti dei condomini e rafforza la trasparenza e la fiducia nell’operato dell’amministratore.
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di Daniele Umberto Spano, Ceo di Kruzer Srl Privacy e Cybersecurity
spano@kruzer.it










