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Si può usare il riconoscimento facciale in condominio?

Luglio 31, 2026
in Sicurezza e Tech
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videosorveglianza riconoscimento facciale
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Oggi le riprese consentono identificazioni biometriche, segnalazione di sospetti e riconoscimento facciale con la videosorveglianza. Ecco le regole da seguire

Mai come oggi si parla di riconoscimento facciale. La diffusione di sistemi di videosorveglianza “evoluti”, supportati dall’intelligenza artificiale, nei condomìni – con funzionalità di analisi comportamentale, rilevazione automatica di presenze ripetute e, in alcuni casi, riconoscimento facciale – impone oggi una riflessione più attenta alla luce del GDPR e delle recenti restrizioni europee sull’identificazione biometrica. Il Governo discute in questi giorni l’ampliamento dell’utilizzo del riconoscimento facciale per le forze di polizia e questo pone delle domande sulla privacy ma anche sull’utilizzo di queste tecnologie negli spazi privati dove sussistono ugualmente problemi di sicurezza.

Il quadro normativo resta ancorato al Garante per la protezione dei dati personali, alle linee guida EDPB e, soprattutto, al nuovo AI Act, che introduce limiti stringenti all’uso di sistemi di identificazione biometrica in spazi accessibili al pubblico.

Riconoscimento facciale e condominio. Quali sono le regole?

Il riconoscimento facciale: nel condominio è (quasi sempre) fuori gioco. Questa tecnologia comporta il trattamento di dati biometrici, qualificati dall’art. 9 GDPR come “categorie particolari di dati”. Il loro utilizzo richiede una base giuridica rafforzata e condizioni eccezionali.

Nel contesto condominiale:
• non esiste, di regola, un obbligo di legge che imponga l’identificazione biometrica dei residenti;
• il consenso assembleare non equivale a consenso valido ai sensi del GDPR;
• il legittimo interesse non può giustificare un trattamento così invasivo.

L’uso di telecamere che identificano automaticamente i volti dei condòmini o dei visitatori per “migliorare la sicurezza” risulta, nella quasi totalità dei casi, sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.

TELECAMERE SU STRADA: DIVIETO DI TRATTAMENTO INDISCRIMINATO
Un errore frequente riguarda le telecamere installate all’esterno dell’edificio che inquadrano marciapiedi o porzioni significative di strada pubblica. Si tratta di una violazione di legge. Il principio di minimizzazione, infatti, (art. 5 GDPR) impone di attenersi a queste semplici regole:

• l’angolo di ripresa sia limitato alle sole aree di pertinenza condominiale;
• siano evitate riprese sistematiche e generalizzate di passanti;
• non si crei una sorveglianza continua di soggetti del tutto estranei al condominio.

La registrazione indiscriminata di persone che transitano occasionalmente su suolo pubblico configura un trattamento eccedente e potenzialmente illecito, specie se associato a funzioni di analisi automatica.

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI “ANOMALI”

Parliamo di classificazione automatica dei “sospetti”, qui entriamo in un profilodi grave illegittimità. Particolarmente critica è l’adozione di sistemi che:
• registrano le persone che transitano più volte davanti all’edificio;
• creano pattern comportamentali;
• classificano automaticamente un soggetto come “anomalo” o “sospetto”.

Tali funzionalità integrano forme di profilazione e decisione automatizzata che, in ambito condominiale, risultano difficilmente compatibili con i principi di liceità, necessità e proporzionalità.

La mera ripetizione di un passaggio davanti a un’abitazione non costituisce indice oggettivo di pericolosità. La creazione di elenchi o segnalazioni automatiche di “soggetti sospetti” può tradursi in un trattamento privo di base giuridica e in un rischio concreto di discriminazione.

Inoltre, qualora l’area sia qualificabile come spazio accessibile al pubblico, l’impiego di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale può entrare in conflitto con i divieti e le forti limitazioni previste dall’AI Act.

ARCHIVIAZIONE DELLE IMMAGINI: SOLO A TEMPO DETERMINATO

Altro profilo critico riguarda i tempi di conservazione. Le immagini non possono essere conservate “a tempo indeterminato” per finalità generiche di sicurezza. La prassi indicata dal Garante prevede, salvo esigenze specifiche documentate, tempi di conservazione molto contenuti (generalmente 24-72 ore). Estensioni devono essere motivate e formalizzate, anche nel registro dei trattamenti.

La conservazione prolungata, soprattutto se associata a strumenti di ricerca automatica per volto o comportamento, aumenta esponenzialmente il rischio per i diritti e le libertà degli interessati e può rendere necessaria una valutazione d’impatto (DPIA).

Sistema di videosorveglianza in un’area comune di un condominio

L’APPROCCIO CORRETTO

Per un condominio conforme ecco i principi da seguire:
• limitare l’inquadratura alle sole aree comuni;
• escludere qualsiasi funzione di riconoscimento facciale o classificazione automatica dei soggetti;
• definire tempi di conservazione coerenti e documentati;
• nominare correttamente i fornitori come responsabili del trattamento;
• aggiornare informativa e apporre sempre cartellonistica che avvisi chi si trova nell’edificio che viene ripreso.

La sicurezza condominiale è una finalità legittima. Ma l’introduzione di strumenti basati su AI e biometria non può trasformare l’edificio in uno spazio di sorveglianza generalizzata. Nel bilanciamento tra tutela del patrimonio e diritti fondamentali delle persone, il principio di proporzionalità resta il vero discrimine.

LEGGI ANCHE
VIDEOSORVEGLIANZA SENZA DELIBERA ASSEMBLEARE: SANZIONATO L’AMMINISTRATORE

Daniele Umberto Spano
Daniele Umberto Spano Ceo di Kruzer Srl Privacy e Cybersecurity
[email protected]


Tags: Aperturaprivacy

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