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Home Bonus e Fisco

Imu dell’impianto fotovoltaico, 3 condizioni per l’esenzione

Dicembre 11, 2025
in Bonus e Fisco
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imu fotovoltaico

Money saved by using energy with solar panel

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Un impianto fotovoltaico può essere soggetto all’IMU a meno che non ricorrano alcune caratteristiche. Ecco le regole per impianti privati e condominiali.

L’installazione di un impianto fotovoltaico rappresenta un investimento importante per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, tuttavia, molti proprietari si trovano a chiedersi se debbano pagare l’IMU anche sull’impianto fotovoltaico installato sul proprio immobile. La risposta non è univoca e dipende da diverse caratteristiche tecniche e dalla destinazione d’uso dell’impianto.

Il principale documento che chiarisce quando un impianto solare è soggetto a IMU è la circolare 36/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un impianto fotovoltaico  è soggetto ad IMU , stabilisce  i criteri precisi per distinguere gli impianti che costituiscono semplici pertinenze dell’immobile da quelli che devono essere considerati unità immobiliari autonome e quindi soggetti a tassazione separata, la Direzione regionale delle Marche ha delineato  le  linee  guida operative per la redazione degli atti di aggiornamento del catasto edilizio urbano  per gli impianti fotovoltaici  con  cui viene proposta una distinzione tra “impianti posti su edifici o realizzati in aree di pertinenza di unità già censite al catasto fabbricati” da una parte, e “impianti fotovoltaici censibili come unità immobiliari autonome dall’altra.   

Nel caso di installazioni fotovoltaiche su unità già censite, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione delle stesse al catasto e nemmeno della variazione di unità immobiliare autonoma qualora venga soddisfatto almeno uno dei tre requisiti previsti, ovvero:

1. la potenza nominale dell’impianto solare installato non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dell’impianto stesso;

 2. la potenza nominale complessiva, espressa sempre in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite all’impianto;

 3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume determinato dall’intera area destinata all’intervento e dall’altezza dell’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi deve essere inferiore ai 150 metri cubi.

Con l’integrazione  di almeno uno di questi requisiti, non vi è  l’obbligo di accatastamento degli impianti fotovoltaici come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili a impianti di pertinenza degli immobili e per questo privi di autonoma rilevanza catastale. Solo quando la presenza dell’impianto fotovoltaico incrementi il valore capitale dell’unità immobiliare principale in misura uguale o superiore al 15%, è necessario rivedere il classamento e la rendita della stessa.

Quando  gli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche  invece sono strumentali ad attività agricole, si attribuisce  la categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole), quindi , nel caso in cui gli impianti fotovoltaici siano da censire autonomamente, in quanto centrali di produzione di energia elettrica, questi rientrano  nella categoria “D/1-opifici”o nella categoria “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, in questo caso la loro rendita è oggetto di stima diretta.

La questione centrale riguarda la natura dell’impianto: se è un bene mobile accessorio all’abitazione o se costituisce una vera e propria centrale di produzione energetica con autonomia funzionale ed economica.

La maggior parte degli impianti fotovoltaici installati su edifici residenziali non è soggetta a IMU autonoma. Gli impianti domestici destinati principalmente all’autoconsumo sono generalmente considerati pertinenze dell’immobile principale e non richiedono un accatastamento separato.

​ Riassumendo: un impianto fotovoltaico rimane esente da IMU autonoma quando rispetta almeno uno di questi parametri:

  • potenza nominale non superiore a 3 kW per ogni unità immobiliare servita;
  • potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite;
  • volume dell’impianto inferiore a 150 metri cubi per le installazioni a terra.

​Questi criteri riflettono il concetto che impianti di modesta entità, destinati prevalentemente all’autoconsumo domestico, non modificano sostanzialmente la capacità reddituale dell’immobile e ,quindi ,non giustificano una tassazione separata. Se l’immobile è  abitazione principale, si beneficia inoltre dell’esenzione IMU per la prima casa, che copre anche l’impianto fotovoltaico considerato come pertinenza.

La situazione cambia completamente quando l’impianto fotovoltaico costituisce una centrale di produzione di energia elettrica con caratteristiche industriali o commerciali, in questi casi, l’impianto deve essere accatastato autonomamente e diventa soggetto a IMU come unità immobiliare indipendente.

Gli impianti che richiedono accatastamento autonomo sono principalmente quelli di grande potenza installati a terra su terreni agricoli o aree dedicate, quando l’energia prodotta è prevalentemente immessa in rete per la commercializzazione oppure quando l’impianto ha un volume superiore a 150 metri cubi configurando una vera e propria costruzione. Questi impianti vengono accatastati nelle categorie catastali D/1 (opifici) per impianti fotovoltaici generici, oppure D/10 per impianti connessi ad attività agricole. Una volta accatastati autonomamente, pagano l’IMU sulla base della loro rendita catastale specifica, con aliquote che possono variare dal 7,6 per mille al 10,6 per mille secondo le delibere comunali

Una terza casistica si può configurare quando l’impianto fotovoltaico non è accatastato autonomamente ma  può ,comunque ,influire sulla tassazione IMU se comporta un incremento significativo del valore dell’immobile.

​Se l’installazione dell’impianto fotovoltaico incrementa il valore capitale dell’unità immobiliare principale in misura uguale o superiore al 15%, è necessario rivedere il classamento dell’immobile e aggiornare la rendita catastale tramite procedura docfa , di conseguenza, l’IMU si calcolerà sulla base della nuova rendita più elevata. Questa situazione si verifica principalmente per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su edifici commerciali o industriali, installazioni che modificano sostanzialmente la struttura dell’edificio, o impianti integrati architettonicamente che costituiscono parte essenziale della copertura. In caso di compravendita di un  immobile dotato di impianto fotovoltaico, è importante verificare se l’impianto è stato regolarmente accatastato quando necessario, controllare eventuali debiti IMU pregressi sull’impianto, e richiedere la documentazione completa sia tecnica che amministrativa. Queste verifiche preventive evitano sorprese successive e garantiscono una compravendita trasparente e sicura per entrambe le parti. La presenza di un impianto fotovoltaico correttamente installato e documentato rappresenta generalmente un valore aggiunto per l’immobile .

Numerose sono state le sentenze contradditorie nei vari anni  sul tema , la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo,  con la sentenza la n. 162/2023 ,  circa l ‘imponibilità IMU di un impianto fotovoltaico  installato sul tetto ,  si è espressa  in maniera chiara e sintetica : “Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 504/1992, ai fini dell’IMU si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Nel caso di specie, deve solo essere considerato che, l’impianto fotovoltaico in esame è posto in copertura (sul tetto) del fabbricato principale, senza alcun autonomo accesso, essendo posto all’interno dello stesso fabbricato un semplice inverter per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. L’impianto non può, allora, essere dotato di autonoma rendita catastale, essendo semplice pertinenza a destinazione dell’immobile principale Si può concludere, quindi, che l’inquadramento in una categoria piuttosto che in un’altra, risulta essenziale ai fini dell’applicazione della disciplina corretta ovvero quella delle installazioni fotovoltaiche già censite piuttosto che quella degli impianti fotovoltaici da censire autonomamente. Solo una volta avvenuto il corretto inquadramento si potrà poi stabilire se gli impianti fotovoltaici siano o meno soggetti ad IMU.

Fotovoltaico e condominio.

Entrando in ambito il condominiale per determinare l’applicazione dell’IMU e necessario preliminarmente analizzare “a chi” appartiene il bene e “come” è censito, se l’impianto fotovoltaico è inglobato in un fabbricato già accatastato, l’imposizione segue la rendita di quell’unità.

Nel caso in cui l’impianto oppure i locali e le strutture che lo ospitano siano qualificati o confluiscano in un fabbricato del gruppo D non ancora accatastato e in capo a un’impresa, il tributo si determina sul valore contabile rivalutato con il coefficiente del DM annuale, finché non viene chiesta la rendita catastale. Sul fronte dei soggetti passivi, quando l’impianto o le strutture che lo integrano insistono sulle parti comuni, l’IMU si riverbera pro quota sui titolari dei diritti reali secondo le regole generali.

 Gli incentivi all’installazione, come il superbonus per impianti fotovoltaici trainati e altri nuovi interventi  per l’autoproduzione d’energia  non modificano le regole IMU ma spesso impattano sui tempi di realizzazione, sulla titolarità dei beni e sulla localizzazione tecnica degli impianti, aspetti che tornano utili per l’inquadramento catastale e, quindi, per l’IMU.

Piano introdotto dal Dl 19/2024 incentrato sull’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR) rappresenta un nuovo quadro di incentivi destinato a sostenere gli investimenti in digitalizzazione ed efficienza energetica, con particolare attenzione ai sistemi di autoproduzione da fonti rinnovabili. All’interno della misura rientrano infatti gli impianti fotovoltaici  purché l’intervento consenta un miglioramento della prestazione complessiva dell’edificio o del processo produttivo.  Il meccanismo assume crescente rilevanza anche per il mondo condominiale soprattutto per i complessi residenziali che intendono dotarsi di impianti fotovoltaici sulle parti comuni o di configurazioni di autoconsumo collettivo .

  L’accesso ai benefici da parte del condominio qualificato come “soggetto titolare di progetto” per interventi sulle parti comuni   comporta  delle conseguenze fiscali legate alla natura immobiliare dell’impianto.  Ciò impone una valutazione preventiva: mentre l’ incentivo  agevola l’investimento in chiave energetica, l’effetto fiscale può variare a seconda della potenza installata, dell’integrazione strutturale dell’impianto e della destinazione dell’energia .  Il Piano Transizione offre un vantaggio economico sull’acquisto e l’installazione dei pannelli tramite credito d’imposta, ma la potenziale esenzione o il pagamento dell’IMU dipendono esclusivamente dalle modalità di installazione e accatastamento dell’impianto come precisato in precedenza.

LEGGI ANCHE
L’Imu delle aree urbane F/1 senza rendita catastale

di Francesca Bonanata, commercialista
studiobonanata@gmail.com

Tags: Aperturacasafotovoltaicoimutasse

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