L’amministratore convoca l’assemblea condominiale nell’androne? Cosa può fare il condòmino che si oppone
L’assemblea condominiale, come sanno tutti coloro che vivono in condominio, è il cuore della vita del condominio. Per questo il luogo in cui si svolge non è un dettaglio, ma un fattore che incide sulla validità delle delibere, sulla partecipazione dei condomini, sulla privacy e sulla sicurezza. Diversi lettori ci hanno segnalato che l’amministratore del loro condominio continua a convocare l’assemblea nell’androne condominiale, nonostante le criticità evidenziate: transito di persone, rumori, spazi non idonei e problemi di riservatezza.
È legittimo? E cosa può fare il condomino che contesta questa scelta? Ecco una guida completa con riferimenti normativi e giurisprudenziali, confronti tra fonti ed esempi pratici.
Cosa prevede la legge sulla sede dell’assemblea
Il Codice Civile, all’art. 1136 c.c., non indica un luogo specifico per lo svolgimento dell’assemblea. Tuttavia, la giurisprudenza è molto chiara su un punto: il luogo scelto deve essere idoneo, ovvero deve garantire una partecipazione ordinata, la sicurezza dei partecipanti, uno adeguato spazio e soprattutto la riservatezza nelle discussioni.
L’androne condominiale può essere considerato un luogo idoneo?
L’androne è un’area comune che ha una funzione primaria: accesso allo stabile e passaggio. Proprio per questo, nella maggior parte dei casi non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza. Le criticità tipiche dell’ingresso del palazzo sono i continui passaggi di persone che interrompono l’assemblea con evidenti problemi di privacy (soprattutto durante discussioni su morosità o contenziosi).
Infatti, gli estranei al condominio che transitano per raggiungere le abitazioni dei residenti nel fabbricato possono facilmente venire a conoscenza di notizie riservate ai soli condomini. Inoltre, la mancanza di sedute e spazi adeguati, di rumori e interferenze non sono agevolano il normale svolgimento della discussione dei temi posti all’ordine del giorno.
Non trascurabili sono anche i rischi per la sicurezza dei partecipanti alle riunioni (porte che si aprono, aree di manovra, scalinate). Se questi elementi incidono sulla partecipazione o sulla riservatezza, l’assemblea può essere considerata non validamente svolta, e le relative delibere sono impugnabili.
Cosa può fare il condomino che si oppone?
Ecco gli strumenti concreti a disposizione.
A) Inviare una richiesta formale all’amministratore
La segnalazione va inviata tramite PEC o raccomandata, indicando motivazioni specifiche (privacy, sicurezza, disturbo, spazi insufficienti). L’amministratore non può ignorarla sistematicamente e deve motivare la scelta.
Per inquadrare e rendere più evidente la problematica vediamo un esempio pratico. Un condomino segnala che durante le ultime assemblee si sono verificati continui passaggi di persone estranee, impedendo la discussione di punti sensibili o addirittura fermandosi per ascoltare cosa veniva detto. L’amministratore è obbligato a considerare la segnalazione e valutare un’alternativa.
B) Impugnare la delibera entro 30 giorni
Ai sensi dell’art. 1137 c.c., la delibera può essere impugnata se la riunione di condominio non si è potuta svolgere ordinatamente, non è stata garantita la partecipazione effettiva, sono venuti meno sicurezza e privacy.
C) Proporre ufficialmente un luogo alternativo
Il condomino (o più condomini) può suggerire sedi alternative come sale di associazioni, sale parrocchiali, locali professionali messi a disposizione gratuitamente da un condomino, sale condominiali idonee (se presenti).
D) Chiedere l’inserimento all’ordine del giorno
Due condomini che rappresentano almeno 1/6 del valore millesimale possono richiedere di deliberare su: “Determinazione della sede ordinaria delle assemblee condominiali”. La decisione dell’assemblea diventa vincolante per l’amministratore.
E) Valutare la revoca dell’amministratore
Se l’amministratore persiste nel convocare assemblee in luoghi inidonei, ignora le richieste formalizzate, compromette più volte la regolarità delle assemblee, può configurarsi una grave irregolarità ex art. 1129 c.c., rilevante per una revoca in assemblea o in tribunale.
Esempi per comprendere meglio
Esempio 1 – Privacy violata
Durante la discussione sulla morosità di un condomino, entrano nello stabile diversi estranei. La privacy è compromessa: la delibera può essere impugnata.
Esempio 2 – Problema di sicurezza
La riunione si svolge vicino al passo carraio. Un condomino inciampa mentre un’auto entra o esce: responsabilità anche per l’amministratore.
Esempio 3 – Mancata partecipazione ordinata
L’acustica dell’androne è pessima: i partecipanti non sentono gli interventi. L’assemblea può essere ritenuta irregolare.
La scelta di svolgere l’assemblea nell’ingresso non è sempre legittima. Il luogo deve garantire privacy, sicurezza e ordinato svolgimento: criteri che spesso l’androne non rispetta. Il condomino che ritiene inidonea la sede ha diversi strumenti — formali e sostanziali — per tutelare la propria partecipazione e la regolarità delle delibere.
LEGGI ANCHE
Un estraneo può partecipare ad un’assemblea condominiale? La norma

di Battista Praino Amministratore
direzionerivista@condominiozeroproblemi.it



