Il Tribunale di Napoli ha accolto con sentenza n°11148 del 30 novembre 2025 l’impugnazione di un condòmino di una convocazione in assemblea inviata al padre ad un altro indirizzo.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di annullamento di una delibera per mancata convocazione di un condòmino. Il condominio ha sostenuto invano che il condomino era a conoscenza che si sarebbe tenuta l’assemblea in quanto la convocazione era stata inviata al padre del condòmino. Non esisteva tuttavia comunicazione del condòmino all’amministratore in cui si chiedesse di inviare le convocazioni presso l’indirizzi del padre. Infatti il tribunale specifica che “nella specie, tuttavia, dall’anagrafe condominiale, utilizzata dall’amministratore per le convocazioni all’attore, non risulta un indirizzo riconducibile proprio a , né è dato evincere che quest’ultimo abbia autorizzato il Condominio ad inviare le comunicazioni all’indirizzo pec del padre”.
IL TESTO DELLA SENTENZA
N. R.G. 25767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI – 4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25767/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sulla premessa di essere condomino del sito in Napoli alla Seconda Traversa Cassano 30, impugnava le delibere assunte dalldallbassemblea dei Condomini il 23.1.2024 ed il 04.03.2024, assumendo di non essere mai stato convocato e concludeva per la nullitC ovvero per laannullabilità delle delibere, spese, anche di mediazione, vinte.
Il Condominio sito in Napoli si costituiva in giudizio ed eccepiva la inammissibilitC dell’opposizione, per il decorso del termine di cui all’art. 1137 c.c. e per la carenza di interesse all’impugnazione. Dichiarava, inoltre, che le convocazioni ed i verbali assembleari erano stati inviati all’indirizzo pec del padre, , che risultava
dall’anagrafica condominiale.
La causa era istruita mediante l’acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda è fondata. Deve in primo luogo essere rigettata lbeccezione di intervenuta decadenza spiegata dal convenuto. La comunicazione ai condomini assenti delle delibere dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c., comma 3
(ratione temporis: nel vigore del testo dellbarticolo 1137 c.c. ante riforma L.220/12), deve ritenersi avvenuta quando al condomino assente sia stato comunicato il verbale che le contenga.
Tale onere del condominio non è surrogabile nel senso di ampliare l’bauto responsabilità del condomino ricevente, fino al punto di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo di una deliberazione prodotta dal condominio.
Nella specie manca la prova dellbavvenuto recapito, presso l’indirizzo dell’attore, di siffatti verbali, in atti essendovi la spedizione del verbale del 4.3.2024 ad indirizzo, peraltro, presso cui l’attore non aveva la residenza allbepoca della spedizione, con la conseguenza che non può sorgere la presunzione, biuris
tantumb, di conoscenza aliunde del verbale medesimo e, dunque, non può nemmeno ritenersi maturato a carico del condomino il termine per impugnare.
Parimenti deve essere rigettata lbeccezione di inammissibilità della domanda per carenza originaria di interesse dellbattore. L’interesse ad impugnare, che deve essere un interesse concreto, dovendo riguardare il conseguimento, per il condomino, di un vantaggio effettivo come effetto della caducazione della deliberazione adottata in sede di assemblea, è ravvisabile con riferimento ad entrambe le delibere, essendo state assunte determinazioni, quali quella di accensione di un conto
corrente con le relative modalità e di proposizione di ricorso giudiziale, che quanto meno importano oneri economici di spesa anche a carico dellbopponente quale condomino.
Nel merito lbimpugnazione va accolta, non avendo il offerto la prova della rituale convocazione dellbattore alle assemblee condominiali richiamate.
C vero che il legislatore ha introdotto l’obbligo per lbamministratore di curare la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale, che deve contenere le generalità non solo dei proprietari ma anche di tutti i titolari dei diritti di godimento (locatore, comodatario, ecc.) e dei titolari dei diritti reali limitati (usufruttuario, habitator, ecc.) sulle unità abitative site nello stabile condominiale, mentre a carico del condomino è posto l’obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Nella specie, tuttavia, dall’anagrafe condominiale, utilizzata dall’amministratore per le convocazioni all’attore, non risulta un indirizzo riconducibile proprio ha dato evincere che quest’ultimo abbia autorizzato il Condominio ad inviare le comunicazioni all’indirizzo pec del padre.
Le delibere impugnate devono, dunque, essere annullate per il difetto della convocazione della parte attrice.
Le spese, anche per la espletata mediazione, seguono la soccombenza e sono calcolate avuto riguardo al valore dichiarato della lite ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per lbeffetto, annulla le delibere assunte dallbassemblea dei Condomini
nelle date del 23.1.2024 e del 4.3.2024; - Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 315,32 per spese
vive, di cui euro 190,32 per spese di mediazione ed in euro 1318,00 per compensi professionali,
oltre oneri di legge.
NAPOLI, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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di Umberto Anitori, Esperto nell’amministrazione di condomini
uanitori@gmail.com










