Nel complesso panorama delle polizze assicurative condominiali, una delle questioni più delicate e spesso fonte di equivoci riguarda la possibilità, per il singolo condomino, di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione del condominio in caso di danni provenienti dalla propria unità immobiliare.
Quando un condomino può usufruire dell’assicurazione di condominio per danni causati dalla sua abitazione?
Si tratta di un tema solo in apparenza tecnico, ma che nella pratica quotidiana può determinare la differenza tra una gestione serena del sinistro e una controversia complessa, destinata inevitabilmente a ricadere sulla scrivania dell’amministratore.
Il caso tipico: la perdita d’acqua da un impianto privato
Un esempio concreto è rappresentato dai classici danni da infiltrazione: una perdita proveniente da un raccordo difettoso di un elettrodomestico, da un rubinetto lasciato aperto o da un piatto doccia non sigillato che provoca danni all’appartamento sottostante.
Il vicino, com’è comprensibile, si aspetta un risarcimento rapido e senza complicazioni. Ma sorge subito la domanda: chi deve rispondere del danno?
Il proprietario dell’alloggio da cui è partita la perdita o l’assicurazione del condominio?
Cosa dice la giurisprudenza sull’assicurazione
La giurisprudenza più recente (si vedano, tra le altre, Cass. Civ. n. 9385/2021 e Trib. Milano, sent. 1234/2022) ha chiarito che, laddove la polizza condominiale copra anche la responsabilità civile dei singoli condomini verso terzi, il condomino danneggiante può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del fabbricato.
In tal caso, la garanzia condominiale non si limita alle sole parti comuni, ma può estendersi anche ai rapporti tra condomini quando il danno trae origine da una responsabilità individuale.
La clausola di estensione: elemento decisivo
Attenzione, però: questa possibilità non è automatica. Non tutte le polizze condominiali di assicurazione includono la clausola di estensione ai danni provenienti dalle singole unità immobiliari.
Molti contratti, infatti, si limitano a parlare genericamente di “danni a terzi”, ma non sempre i condomini vengono considerati “terzi” tra loro.
È proprio in questa fase che emerge il ruolo cruciale dell’amministratore condominiale, che deve:
- verificare con attenzione le condizioni di polizza già in essere;
- consigliare all’assemblea, al momento della stipula o del rinnovo, di inserire espressamente la clausola che estende la copertura alla responsabilità civile tra condomini;
- garantire che la copertura assicurativa sia chiara, completa e adeguata alle reali esigenze del fabbricato.
Solo così si può evitare che, in caso di sinistro, la compagnia neghi l’operatività della garanzia sostenendo che il danno non rientra tra quelli coperti.
Il valore di una buona gestione assicurativa
Un amministratore lungimirante non si limita a intervenire dopo che il danno è avvenuto, ma previene i problemi controllando che la polizza di assicurazione sia strutturata correttamente e condivisa con i condomini.
È utile ricordare che la polizza globale fabbricati copre l’intero edificio, inteso come organismo unitario, comprendendo non solo le parti comuni, ma anche le unità private e le responsabilità che derivano dalla convivenza condominiale.
Chiarire questi aspetti in assemblea è fondamentale per garantire una tutela reale e condivisa, evitando conflitti e incomprensioni.
Un investimento nella serenità condominiale
Una buona polizza condominiale non è una spesa “obbligata”, ma un investimento nella serenità collettiva.
Un condominio ben assicurato è quello che ha saputo prevenire i conflitti, definire con precisione le coperture e costruire un rapporto trasparente tra amministratore, condomini e compagnia.
L’amministratore, nel proporre e nel far approvare la polizza, svolge quindi una funzione di tutela collettiva: garantisce che ciascun condomino sia realmente protetto e che, in caso di danno, la gestione sia semplice, equa e immediata.
Pertanto, il singolo condomino può rivolgersi direttamente all’assicurazione del condominio solo se la polizza prevede espressamente la copertura della responsabilità civile anche tra condomini.
Per questo motivo è indispensabile che l’amministratore inviti sempre l’assemblea a verificare la presenza di tale clausola o, se assente, ad inserirla al momento del rinnovo.
Una polizza ben studiata e condivisa non rappresenta soltanto una garanzia economica, ma è anche uno strumento di buona convivenza, di rispetto reciproco e di gestione responsabile del vivere condominiale.
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di Gabrio Bacchini, scrittore e assicuratore
ga.brio@libero.it










